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Normativa e prassi

Accordo Svizzera-Ue, no ritenute solo se pagano tutte le imposte

A tale conclusione è giunta l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 93 in risposta a una istanza di interpello

In particolare la società residente in Italia ha chiesto all’Amministrazione finanziaria, in occasione della distribuzione degli utili, di conoscere le modalità di applicazione dell’articolo 15 dell’Accordo stipulato tra l’Ue e la Svizzera nel 2004 in materia di tassazione dei dividendi. In particolare, la società residente in Italia, ha chiesto all’Amministrazione finanziaria, in occasione della distribuzione degli utili, di conoscere le modalità di applicazione dell’articolo 15 dell’Accordo del 2004 stipulato tra l’Unione europea e la Svizzera in materia di tassazione dei dividendi. Nel caso di specie, la società italiana è controllata al 50,01 per cento da una società svizzera ed al 49,99 per cento da una società statunitense. La società italiana fa presente che, per la distribuzione dei dividendi alla società statunitense, vorrebbe applicare l’aliquota ridotta prevista dall’articolo 10 della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con gli Usa mentre, per i dividendi destinati alla società elvetica, ha intenzione di assoggettare i dividendi alla disciplina prevista dall’articolo 15 del suddetto Accordo stipulato tra l’Ue e la Confederazione svizzera pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 29 dicembre 2004.

La normativa comunitaria
Come è noto, ai sensi dell’articolo 300 del Trattato Ue, la Comunità europea può concludere particolari accordi internazionali con Stati terzi che, a prescindere dall’eventuale recepimento nazionale, sono direttamente vincolanti per gli Stati membri. Nella risposta, l’Agenzia ha confermato che l’Accordo in esame è stato stipulato secondo tale procedura, e che, pertanto, i suoi effetti sono direttamente vincolanti per la Repubblica italiana a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo stesso (1° luglio 2005). Il regime di tassazione Per quanto concerne il merito, l’articolo 15 prevede un particolare regime di tassazione "madre-figlia" dei dividendi distribuiti tra società comunitarie e società svizzere, secondo cui, i dividendi corrisposti dalle "società figlie" alle "società madri" sono esenti da ritenute nello Stato della fonte a condizione che vengano soddisfatte determinate condizioni: la società madre deve detenere almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni; le società devono essere fiscalmente residenti una in uno Stato membro e l’altra in Svizzera; nessuna delle due società deve avere stabilito la residenza fiscale in uno Stato terzo ai sensi di un accordo in materia di doppie imposizioni con tale Stato terzo; entrambe le società devono essere assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe devono aver adottato la forma delle società di capitali; le società svizzere devono rivestire una delle forme giuridiche indicate dal Trattato. In ogni caso, secondo quanto previsto dallo stesso paragrafo 1 dell’articolo 15, sono fatte salve le disposizioni previste dalle legislazioni interne finalizzate a prevenire frodi o abusi.

Esenzione fiscale e casi di esclusione
Per quanto riguarda le società elvetiche, l’Agenzia ha chiarito che l’articolo 15 non è applicabile a quelle società che godono di esenzioni anche a uno solo dei tre livelli di tassazione diretta esistenti in Svizzera (municipale, cantonale e federale). Il beneficio dell’esenzione fiscale, anche a uno solo livello, esclude, pertanto, le società elvetiche dal campo di applicazione dell’Accordo. Inoltre, nella risoluzione n. 93/2007, l’Agenzia ha ricordato che la Commissione europea, con la decisione del 13 febbraio 2007, ha affermato che rientrano nelle categorie degli aiuti di Stato i regimi di tassazione che concedono particolari agevolazioni fiscali, consistenti in esenzioni dal reddito imponibile dei redditi prodotti al di fuori del territorio elvetico. Tali esenzioni, quindi, devono considerarsi incompatibili con il buon funzionamento dell’Accordo economico tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica del 1972, che, all’articolo 23 prevede il divieto di "ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni". L’Agenzia ha ritenuto che tale affermazione di principio debba, per coerenza, essere rispettato anche per l’applicazione dell’articolo 15, con la conseguente esclusione dal campo di applicazione delle situazioni nelle quali le società elvetiche beneficiano di esenzioni dalle imposte. L’assenza di esenzioni, ha infine rilevato l’Agenzia, consiste nella inesistenza di benefici sia di natura legislativa che di natura amministrativa (ruling).
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