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Normativa e prassi

Acque internazionali, aiuti con dichiarazione

Le agevolazioni per le imprese armatoriali rientrano tra quelle utilizzabili automaticamente

acqua
I soggetti che fruiscono delle agevolazioni fiscali previste dal Dl 457/1997, sono tenuti a presentare la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea", relativa al cosiddetto impegno Deggendorf, in quanto i predetti benefici si configurano quali "aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali". Questa l'indicazione fornita dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 389/E del 21 dicembre.

In particolare, la norma prevede, in favore delle imprese che utilizzano navi iscritte nel "Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale", i seguenti bonus fiscali:

 

  • un credito d'imposta di importo pari all'Irpef dovuta sui redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi
  • il concorso al reddito complessivo, in misura pari al 20%, del reddito derivante dall'utilizzazione delle stesse imbarcazioni.

Le medesime agevolazioni sono estese anche alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70%, a quelle che svolgono la pesca mediterranea.

Nella risoluzione, si ricorda che le descritte misure agevolative sono state notificate alla Commissione europea, la quale le ha autorizzate ritenendole aiuti di Stato compatibili con il mercato comune.
Inoltre, l'agenzia delle Entrate sottolinea che tali bonus fiscali sono fruibili senza la necessità di presentare una istanza preventiva, qualificandoli pertanto "aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali". Di conseguenza, i beneficiari sono obbligati alla presentazione, entro il 31 dicembre 2007, della "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea", in relazione agli aiuti fruiti dal 1° gennaio 2007.
L'obbligo tuttavia non sussiste qualora la dichiarazione sia già stata presentata per fruire di altri aiuti di Stato. Già con la risoluzione 375/E dello scorso 14 dicembre, l'Agenzia aveva puntualizzato che la dichiarazione va fatta una tantum e non ogni qualvolta si beneficia di aiuti di Stato.

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