Procedura per l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati Ue
(articolo 1)
Gli operatori economici che effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell’Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, sono tenuti a comunicare al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi dell’operazione.
Gli stessi soggetti, peraltro, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, sono tenuti ad allegare alla relativa richiesta copia del modello F24-Elementi identificativi, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione interna.
A loro volta, coloro che non operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni devono comunicare al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nuovi o usati, a qualsiasi titolo effettuati. Nel caso di acquisto di veicoli nuovi, inoltre, assolvono l’obbligo del versamento dell’Iva mediante il modello F24-Elementi identificativi.
La comunicazione al Mit deve essere effettuata anche nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi non immatricolati in Italia.
Obblighi di comunicazione sono altresì previsti a carico delle case costruttrici (anche costituite all’estero). Queste ultime, infatti, sono tenute a trasmettere telematicamente al sistema informativo del Dipartimento dei trasporti l’abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare.
Solo dopo il corretto assolvimento degli adempimenti comunicativi sopra descritti, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria è assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile.
I soggetti che non operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni sono tenuti a conservare fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si è realizzata l’operazione, i documenti relativi all’acquisto o alla cessione dei veicoli di provenienza comunitaria.
Caratteristiche della comunicazione
(articolo 2)
La comunicazione a cui sono tenuti i soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto di acquisto intracomunitario deve contenere i seguenti dati:
- codice fiscale e denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione
- numero di identificazione individuale e denominazione del fornitore, ovvero dati anagrafici del fornitore qualora quest’ultimo non sia soggetto passivo Iva
- numero di telaio dell’autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio, specificando se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero
- data e prezzo di acquisto.
- codice fiscale, nome e cognome dell’intestatario del documento d’acquisto, a nome del quale sarà immatricolato il veicolo
- numero di identificazione individuale, nonché denominazione del soggetto passivo Iva intracomunitario, ovvero i dati anagrafici del fornitore qualora quest’ultimo non sia soggetto passivo Iva
- numero di telaio dell’autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio, specificando se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero
- data e prezzo di acquisto del veicolo
- codice fiscale dell’intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente.
- codice fiscale e denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione
- numero di telaio e codice di immatricolazione ovvero numero di omologazione del veicolo, specificando se si tratta di veicolo nuovo o usato
- data e prezzo dell’acquisto, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero
- data della cessione
- numero di fattura (per coloro che operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni) e il prezzo di cessione
- dati identificativi dell’acquirente straniero.
(articolo 3)
La comunicazione dei soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni può essere effettuata:
- tramite collegamento telematico diretto con il centro elaborazione dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento
- presso un ufficio della motorizzazione civile
- avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e abilitato all’utilizzo della procedura dello sportello telematico dell’automobilista.
- presso un ufficio della motorizzazione civile
- avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e abilitato all’utilizzo della procedura dello sportello telematico dell’automobilista.
- data di ricezione della comunicazione
- protocollo attribuito alla comunicazione
- numero di telaio del veicolo.
Lo stesso termine si applica nel caso di comunicazione relativa alla cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.
Immatricolazione
(articolo 4)
L’immatricolazione dei veicoli avviene previa verifica:
- della presenza nell’archivio informatico del Dipartimento per i trasporti di tutti i dati richiesti (come indicati negli articoli precedenti)
- dell’avvenuta trasmissione telematica da parte dell’Agenzia delle entrate delle informazioni disponibili relative all’assolvimento degli obblighi Iva da parte dei soggetti istanti
- che non risultino, al momento dell’istanza di immatricolazione, eventuali cause ostative derivanti da istruttoria su fenomeni di frode Iva connesse all’introduzione in Italia del veicolo.
Peraltro, si potrà procedere all’immatricolazione di un autoveicolo che in precedenza non ha superato i controlli laddove, a seguito di nuova verifica, risultino acquisiti i dati necessari ovvero siano state rimosse le precedenti cause ostative.
Entrata in vigore
(articolo 5)
Le nuove disposizioni sono in vigore da ieri, 5 aprile 2018 e dalla stessa data sono abrogati il decreto 30 ottobre 2007 e il decreto 29 marzo 2011, nonché ogni altra disposizione in contrasto con le nuove norme.