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Normativa e prassi

Adeguamento agli studi di settore, stop ai codici per versare la maggiore imposta

Erano stati istituiti per applicare le disposizioni del Dl 223/2006

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I codici tributo utilizzati per versare, tramite il modello F24, la maggiore imposta Irpef, Ires, Irap, e le relative addizionali regionali e comunali all'Irpef, derivante dall'adeguamento agli studi di settore, in base a quanto previsto dal Dl 223/2006, non sono più utilizzabili. Sono, infatti, stati soppressi con la risoluzione n. 315/E del 22 luglio 2008.

I codici, istituiti dall'agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 104/E del 19 settembre 2006 e n. 108/E del 28 settembre 2006 per applicare quanto disposto dal Dl 223/2006, sono:
- "4727" denominato "Irpef - Adeguamento studi di settore - articolo 37, comma 3, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223"
- "2119" denominato "Ires - Adeguamento studi di settore - articolo 37, comma 3, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223"
- "3811" denominato "Irap - Adeguamento studi di settore - articolo 37, comma 3, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223"
- "3824" denominato "Irpef - Addizionale regionale - Adeguamento studi di settore - articolo 37, comma 3, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223"
- "3842" denominato "Addizionale comunale all'Irpef - Adeguamento studi di settore - art. 37, comma 3, DL. 04/07/2006, n. 223" (sostituito con il codice 3856 dalla risoluzione n. 368/E del 12 dicembre 2007).
 

Istituiti per gestire esclusivamente gli adeguamenti previsti in seguito alle modifiche del decreto 223/2006, i codici sono stati soppressi perché sono scaduti i termini per un eventuale ravvedimento e perché dall'anno d'imposta 2006 l'adeguamento viene versato con lo stesso codice dell'imposta a saldo.

La soppressione sarà efficace dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.

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