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Normativa e prassi

Adeguamento ambienti lavoro:
il codice per compensare il credito

L’agevolazione fiscale prevista dal decreto “Rilancio” trova l’identificativo da riportare nel modello di pagamento F24. Diventa così operativa e fruibile

sanificazione

Il credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino a un massimo di 80mila euro, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure anti Covid, utilizzabile esclusivamente in compensazione, guadagna il codice tributo da indicare nel modello F24, da presentare unicamente attraverso i servizi telematici dell’amministrazione. Lo ha istituito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 2/E dell’11 gennaio 2021.
 
Il tax credit, previsto dall’articolo 120 del Dl “Rilancio” (vedi articolo “Dl “Rilancio” a piccole dosi – 1 tax credit per lavorare in salute”) e regolato dal punto di vista applicativo dal provvedimento del direttore dell’agenzia del 10 luglio 2020 (vedi articolo “Sanificazione ambienti di lavoro: i criteri per fruire dei tax credit”), a sua volta ritoccato lo scorso 8 gennaio da un altro provvedimento scaturito dalle modifiche, in termini di tempistica, dalla legge di bilancio 2012 (vedi articolo “Sanificazione ambienti di lavoro: con il Bilancio 2021 arrivano le modifiche”) diventa, quindi, operativo con il codice tributo “6918”, denominato appunto “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
 
Nel modello F24, va riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato “2021”.
 
Oltre al codice un po’ di causali
Con la risoluzione n. 1/E, sempre dell’11 gennaio, l’Agenzia ha, inoltre, “designato” le causali che, posizionate nell’F24, consentono agli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, di versare direttamente alla stessa Cassa i propri contributi. Questo, grazie alla convenzione stipulata, lo scorso 26 novembre, tra Agenzia delle entrate e Cassa forense, con la quale è stata stabilita la riscossione di tali contributi tramite modello di pagamento unificato.
 
Le neonate causali, che saranno operative dal 25 gennaio, sono:
E100, per il “contributo soggettivo minimo”
E101, per il “contributo di maternità”
E102, per il “contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”
E103, per il “contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”.
 
Nel modello F24, vanno nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando nel campo:
- “codice ente”, “0013”
- “codice sede”, nessun valore
- “codice posizione”, nessun valore
- “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “mm/aaaa”.

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