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Normativa e prassi

Adesione al servizio delle e-fatture,
c’è tempo fino al 30 giugno 2021

Il rinvio trova origine nel fatto che non è ancora conclusa l’interlocuzione con il Garante per la privacy, necessaria per definire le misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati

fattura elettronica

Con il provvedimento firmato oggi, 28 febbraio 2021, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, viene disposto un ulteriore ampliamento, fino al 30 giugno 2021, del periodo per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. La specifica funzionalità, introdotta con il provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018, è resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia e consente agli operatori Iva, o agli intermediari dagli stessi delegati, o al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”. Nel periodo transitorio, oggi ancora esteso, gli operatori Iva, ricorda il documento, possono consultare tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica.

La proroga, rispetto a quella già impartita con il provvedimento del 23 settembre 2020 (vedi articolo “Consultazione fatture elettroniche: più tempo per aderire al servizio”), che ritoccava le istruzioni previste dal provvedimento del 30 aprile 2018, è intervenuta, in accordo con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, considerato che è ancora in corso la necessaria interlocuzione, con lo stesso Garante, per dare piena attuazione alla disposizione normativa originaria, l’articolo 14 del collegato fiscale alla legge di bilancio 2020 (Dl n. 124/2019).

Tale norma, modificando l’articolo 1 Dlgs n. 127/2015, ha previsto la memorizzazione per 8 anni dei file xml delle fatture elettroniche e dei relativi dati contenuti, trasmessi tramite Sdi, per essere utilizzati dalla Guardia di finanza, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali, previa definizione delle misure di garanzia e di sicurezza, anche di carattere organizzativo, idonee per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in conformità alle disposizioni del Regolamento Ue n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del Dlgs n. 196/2013.

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