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Normativa e prassi

Affitto camere e case vacanza.
Iva detraibile per principio

La “deroga” alle regole ordinarie è conseguenza diretta dell’imponibilità delle prestazioni di alloggio in immobili abitativi, destinati ad attività turistico-alberghiera

casa sul mare
Gli immobili abitativi inequivocabilmente destinati a un’attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanza, affitto camere, eccetera) vanno trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, come fabbricati strumentali per natura. Di conseguenza, l’Iva assolta per il loro acquisto e la loro manutenzione è detraibile.
Il chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 18/E del 22 febbraio.
 
Alla base della “deroga” all’articolo 19-bis1, lettera i), del Dpr 633/1972 – che, in generale, preclude la detrazione dell’Iva assolta in relazione all’acquisto e alla manutenzione di immobili abitativi, che risultino tali dalle risultanze catastali, a prescindere dal loro utilizzo effettivo (circolare n. 12/E del 2007) – c’è la coerenza di sistema con i principi generali dell’imposta sul valore aggiunto: imponibilità delle prestazioni di alloggio = detraibilità dell’acquisto di beni o servizi a esso collegati. E l’imponibilità era stata già affermata dall’Agenzia delle Entrate in due precedenti interventi di prassi: la risoluzione 117/E del 2004 e la citata circolare n. 12/E del 2007. Documenti nei quali si legge che “gli immobili abitativi, quando sono destinabili, secondo la normativa regionale di settore, ad attività turistico-alberghiera, danno luogo a prestazioni di alloggio imponibili ad Iva con l'aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva”.
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