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Normativa e prassi

Agevolata la fusione tra Ipab con trasformazione in azienda di servizi

Deve trattarsi di un'unica operazione finalizzata ad attuare il processo di riorganizzazione delle istituzioni

La risoluzione 467/E del 3 dicembre affronta la tematica relativa al trattamento fiscale da applicare, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, alla fusione tra due Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) e alla contestuale trasformazione dell'Ipab incorporante in una Azienda pubblica di servizi alla persona (Apsp).

Le Ipab svolgono attività di carattere assistenziale nei confronti di persone che versano in stato di bisogno, e, ai fini delle imposte dirette, sono qualificabili come enti non commerciali, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir.
L'attività delle Ipab è disciplinata dal decreto legislativo 207/2001, che sostanzialmente prevede il riordino della disciplina originaria risalente alla legge 6972/1890.
La nuova disciplina, e segnatamente l'articolo 5 del decreto legislativo 207/2001, prevede l'obbligo in capo alle Ipab, che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali, di trasformarsi in Apsp.

La trasformazione è fiscalmente agevolata: tra l'altro, gli atti relativi al riordino delle Ipab in Apsp sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali (articolo 4, comma 4, decreto legslativo 207/2001). La possibilità di godere di tale regime agevolato è stata riconosciuta, a seguito dell'ultima proroga disposta dal decreto legge 248/2007 ("decreto milleproroghe"), agli atti di trasformazione stipulati entro il 31 dicembre 2008.

Da ultimo, tuttavia, il decreto legge 93/2008 ha retrodatato al 30 giugno 2008 il termine ultimo per fruire dell'agevolazione. Da ciò consegue che agli atti di riordino stipulati successivamente a tale termine non risulta più applicabile l'agevolazione prevista dal citato comma 4 dell'articolo 4.
Occorre pertanto verificare se gli atti di fusione e trasformazione che intervengono tra tali enti siano riconducibili all'ambito applicativo di differenti discipline agevolative, quale ad esempio quella introdotta dall'articolo 4, comma 6, lettera c).
Tale disposizione ha inserito nella tariffa, parte prima, del Testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986), l'articolo 11-ter, che prevede l'assoggettamento a imposta di registro in misura fissa per gli "Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private".

La ratio sottesa alla norma va individuata nella volontà del legislatore di incentivare, prevedendo per esse un regime agevolato, le operazioni di riorganizzazioni delle Ipab, al fine di consentire l'erogazione di prestazioni di servizi alle persone nelle forma giuridica dell'Apsp.
Da ciò consegue che gli atti propedeutici al perseguimento di tale finalità rientrano nell'ambito applicativo del citato articolo 11-ter della Tariffa.

Il decreto legislativo 207/2001 prevede altresì un rinvio alla normativa regionale, come si evince dal tenore letterale dell'articolo 19, che testualmente prevede: "Le regioni, al fine di incentivare e potenziare la prestazione di servizi alla persona nelle forme dell'azienda pubblica di servizi alla persona di cui al presente decreto, stabiliscono … i criteri per la corresponsione di contributi e di incentivi alle fusioni di più istituzioni. Allo scopo di favorire il processo di riorganizzazione, le regioni possono disciplinare procedure semplificate di fusioni …".
Difatti, in tema di riordino delle Ipab in Apsp, la legge regionale del Trentino Alto-Adige 7/2005 ha stabilito, tra l'altro, che: il riordino è previsto per le "IPAB di ridotte dimensioni, per le quali non è giustificato il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico"; "… la Giunta Provinciale stabilisce il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dell'IPAB deve deliberare la fusione con altre IPAB e le modifiche allo statuto, ai fini della trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona oppure la trasformazione in persona giuridica di diritto privato"; "Con il provvedimento con il quale la Giunta provinciale … dispone la fusione ai fini di cui al comma 1, dispone altresì la trasformazione dell'IPAB risultante dalla fusione stessa in azienda pubblica di servizi alla persona…".

Pertanto, dal combinato disposto delle norme citate, si evince che, in presenza delle condizioni in esse individuate, la fusione e la trasformazione delle Ipab sono riconducibili a un'unica operazione, che il legislatore intende incentivare nel rispetto della finalità di attuare il processo di riorganizzazione volto al potenziamento delle Ipab, ai sensi della disciplina e dei principi individuati dal più volte citato decreto legislativo 207/2001.

Da ultimo, la risoluzione, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, ritiene applicabile al caso in esame l'articolo 4 della tariffa allegata al Testo unico delle imposte ipotecaria e catastale (decreto legislativo 347/1990), il quale prevede la corresponsione delle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 168 euro per la "trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili …".

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