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Normativa e prassi

Agevolazioni Iva ad ampio raggio
per l’abbigliamento protettivo

Sono quelle previste dall’articolo 124 del decreto “Rilancio” che stabilisce per la vendita di tali merci l’esenzione fino al 31 dicembre 2020 e la successiva applicazione dell’aliquota ridotta al 5 per cento

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Le cessioni di guanti, mascherine, camici e occhiali effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, possono godere del trattamento agevolato ai fini Iva. Questo il chiarimento data dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 525 del 4 novembre 2020.

Il quesito riguardante la corretta interpretazione dell’articolo 124 del decreto Rilancio è stato posto da un'azienda importatrice di guanti in lattice, in vinile e in nitrile, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, tutti provvisti di marcatura CE e certificazione (Dpi). L’istante vende i prodotti menzionati ad aziende della filiera alimentare, della grande distribuzione, del settore sanitario e a grossisti.
Secondo l’interpellante l'esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 e, successivamente, l'applicazione dell'Iva ridotta al 5%, spetterebbe ai suddetti articoli in presenza di due requisiti fondamentali, cioè essere qualificati Dpi ed essere destinati a finalità sanitarie.
Ed è proprio su quest’ultimo punto che chiede un chiarimento sul concetto di finalità sanitarie e sui destinatari dell'esenzione (tipologie di aziende interessate).

L’Agenzia delle entrate per argomentare la sua risposta ricorda quanto già chiarito con la circolare n. 26/2020 che interviene proprio in merito alla corretta applicazione dell’articolo 124 del decreto “Rilancio” (vedi articolo “Mascherine e dispositivi medici, primi chiarimenti sull’Iva agevolata”).
In particolare gli articoli di abbigliamento protettivo per essere agevolabili devono avere le seguenti caratteristiche:

  1. avere i codici doganali individuati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella circolare 30 maggio 2020, 12/D
  2. essere dei Dpi oppure dei dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) compresi nel Rapporto Iss Covid-19, n. 2/2020
  3. essere destinati all’utilizzo non solo del personale sanitario, ma anche dagli operatori che, in base al proprio settore di attività, sono obbligati al rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid-19.

Inoltre, sempre nella citata circolare viene chiarito che per quanto riguarda l’ambito applicativo “emerge un regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio nel senso che è applicabile a un qualsiasi cedente o acquirente, nonché stadio di commercializzazione”.
E appunto in base a queste argomentazioni e a quanto già chiarito dalla circolare n. 26/2020, con la risposta odierna l’Agenzia precisa che le cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, potranno godere del trattamento agevolato.

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