Le cessioni di guanti, mascherine, camici e occhiali effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, possono godere del trattamento agevolato ai fini Iva. Questo il chiarimento data dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 525 del 4 novembre 2020.
Il quesito riguardante la corretta interpretazione dell’articolo 124 del decreto Rilancio è stato posto da un'azienda importatrice di guanti in lattice, in vinile e in nitrile, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, tutti provvisti di marcatura CE e certificazione (Dpi). L’istante vende i prodotti menzionati ad aziende della filiera alimentare, della grande distribuzione, del settore sanitario e a grossisti.
Secondo l’interpellante l'esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 e, successivamente, l'applicazione dell'Iva ridotta al 5%, spetterebbe ai suddetti articoli in presenza di due requisiti fondamentali, cioè essere qualificati Dpi ed essere destinati a finalità sanitarie.
Ed è proprio su quest’ultimo punto che chiede un chiarimento sul concetto di finalità sanitarie e sui destinatari dell'esenzione (tipologie di aziende interessate).
L’Agenzia delle entrate per argomentare la sua risposta ricorda quanto già chiarito con la circolare n. 26/2020 che interviene proprio in merito alla corretta applicazione dell’articolo 124 del decreto “Rilancio” (vedi articolo “Mascherine e dispositivi medici, primi chiarimenti sull’Iva agevolata”).
In particolare gli articoli di abbigliamento protettivo per essere agevolabili devono avere le seguenti caratteristiche:
- avere i codici doganali individuati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella circolare 30 maggio 2020, 12/D
- essere dei Dpi oppure dei dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) compresi nel Rapporto Iss Covid-19, n. 2/2020
- essere destinati all’utilizzo non solo del personale sanitario, ma anche dagli operatori che, in base al proprio settore di attività, sono obbligati al rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid-19.
Inoltre, sempre nella citata circolare viene chiarito che per quanto riguarda l’ambito applicativo “emerge un regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio nel senso che è applicabile a un qualsiasi cedente o acquirente, nonché stadio di commercializzazione”.
E appunto in base a queste argomentazioni e a quanto già chiarito dalla circolare n. 26/2020, con la risposta odierna l’Agenzia precisa che le cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, potranno godere del trattamento agevolato.