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Normativa e prassi

Agevolazioni Zfu Genova:
arriva il codice per l’utilizzo

Il beneficio riconosciuto è fruibile mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi attraverso il modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate

zfu

Le agevolazioni fiscali a favore delle imprese localizzate nella Zona franca urbana istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova colpita dal crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, “ponte Morandi”, avvenuto il 14 agosto 2018 sono fruibili mediante compensazione da effettuarsi tramite il modello di pagamento F24. “Z161” è il codice tributo istituito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 73/E del 5 agosto 2019.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 31 luglio 2019 sono state definite le modalità e i termini di fruizione del beneficio (vedi articolo “Agevolazioni Zfu Genova: ecco modalità e termini di fruizione”).

L’articolo 8 del Dl n. 109/2018 ha istituito una Zona franca urbana nel territorio della città di Genova prevedendo per le imprese che vi svolgono la propria attività l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Imu, dall’Irap e dai contributi previdenziali e assistenziali per i periodi d’imposta 2018-2019.
Analoghe esenzioni sono riconosciute alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività.

Il beneficio fiscale riconosciuto è fruibile, in base all’articolo 15 del decreto del Mise del 10 aprile 2013, mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi attraverso il modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni tramite F24 utilizzabile esclusivamente attraverso i canali Entratel e Fisconline dell’Agenzia viene istituito il codice tributo:

  • Z161   Zfu - Città metropolitana di Genova - Agevolazioni alle imprese per riduzione dei versamenti - articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018 e succ. modif.

Al momento della compilazione del modello di pagamento F24 il codice tributo va inserito nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui occorre procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”; nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione nel formato “AAAA”.

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