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Normativa e prassi

Agevolazioni Zfu Genova:
domande fino al 20 giugno

Le richieste vanno trasmesse telematicamente (tramite la procedura informatica disponibile sul sito del Mise), utilizzando il modello approvato con la circolare dello scorso 7 marzo

Genova

Imprese e lavoratori autonomi della zona franca urbana di Genova (istituita dopo il crollo di un tratto del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018 – vedi articolo 8, Dl 109/2018) hanno tempo fino al 20 giugno 2019 (ore 12) per l’invio delle istanze di accesso ai benefici fiscali e contributivi previsti a loro favore.
 
La proroga del termine di presentazione, disposta dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) con la circolare direttoriale n. 202506 del 20 maggio 2019, risponde alle richieste pervenute dai territori interessati ed è finalizzata a consentire il più ampio accesso ai benefici previsti dalla legge. Inizialmente il temine finale di trasmissione delle istanze era fissato per oggi.
 
A seguito della proroga, la richiesta di accreditamento per i soggetti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche (da inviare mediante posta elettronica certificata all’indirizzo zfu@pec.mise.gov.it) può essere inoltrata entro il 12 giugno 2019 (ore 10).
 
Le modalità e i termini per la presentazione delle istanze sono stati definiti dal Mise con la circolare n. 73726 del 7 marzo 2019 (vedi “Agevolazioni Zfu Genova: istanze a partire dal 16 aprile”).
 
Le richieste devono essere trasmesse telematicamente (tramite la procedura informatica disponibile sul sito del Mise), utilizzando l’apposito modello.
 
Infine, si ricorda che le agevolazioni, riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019 ai soggetti operanti nella Zfu alla data del 14 agosto 2018, sono le seguenti:

  • esenzione dalle imposte sui redditi
  • esenzione dall’Irap
  • esenzione dall’imposta municipale propria
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. 

I titolari di reddito di lavoro autonomo possono beneficiare esclusivamente dell’esonero dal versamento dei contributi. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla scheda informativa disponibile sul sito del Mise.

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