Il ministero dello Sviluppo economico (Mise), con la circolare n. 73726 del 7 marzo 2019, ha definito le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive previste a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi della zona franca urbana (Zfu) di Genova. Il documento di prassi fornisce anche chiarimenti su tipologia, condizioni, limiti e durata dei benefici.
Di seguito si illustrano i principali contenuti della circolare.
Istituzione della zona franca
A seguito del crollo di un tratto del ponte Morandi (avvenuto il 14 agosto 2018), nel territorio della Città metropolitana di Genova è stata istituita una zona franca urbana. Conseguentemente sono state previste diverse agevolazioni a favore di imprese e lavoratori autonomi che operano al suo interno e che hanno subito una riduzione del fatturato (articolo 8, Dl 109/2018).
La legge di bilancio 2019 ha esteso le agevolazioni al periodo d’imposta 2019 e le ha riconosciute, limitatamente al primo anno di attività, anche alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019 (articolo 1, comma 1020, legge 145/2018).
Perimetro della Zona franca
La zona franca urbana comprende i seguenti comuni:
- Campomorone
- Ceranesi
- Mignanego
- Sant’Olcese
- Serra Riccò.
Al suo interno sono inclusi anche i seguenti municipi del comune di Genova:
- Valpolcevera
- Centro Ovest
- Centro Est
- Medio Ponente
- Ponente.
Beneficiari
Delle agevolazioni possono beneficiare:
- le imprese, di qualsiasi dimensione, costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione
- i titolari di reddito di lavoro autonomo che, alla data di trasmissione della richiesta di agevolazione, hanno presentato la dichiarazioni di inizio attività.
Attività svolta all’interno della Zfu
L’attività del richiedente nella sede principale o nella sede operativa ubicata nella zona franca urbana deve essere già avviata alla data del 14 agosto 2018. Possono accedere alle agevolazioni anche le imprese che, disponendo della sede principale o della sede operativa ubicata all’interno della Zfu, hanno avviato l’attività dopo il 14 agosto 2018 ovvero le imprese che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.
Ubicazione all’interno della Zfu
I richiedenti, per l’esercizio dell’attività economica, devono disporre, sulla base di un titolo idoneo regolarmente registrato, della sede principale o di una sede operativa all’interno della zona franca urbana.
Il requisito dell’ubicazione all’interno della Zfu deve essere attestato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova. Per l’attestazione va utilizzato il modello allegato alla circolare, da inviare insieme all’istanza di accesso ai benefici.
Attività economica
Possono accedere alle agevolazioni le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che operano in tutti i settori di attività economica, compresi quelli della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
Assenza di procedure concorsuali
Alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, i richiedenti devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili e non devono essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali.
Sanzioni interdittive
Non sono ammessi alle agevolazioni le imprese o i lavoratori autonomi nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva consistente nell’esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca di quelli già concessi (articolo 9, comma 2, lettera d, Dlgs 231/2001).
Incompatibilità
I contribuenti a cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, nonché il regime forfetario, per poter accedere alle agevolazioni devono aver optato, alla data di presentazione dell’istanza di accesso, per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.
Inoltre, alla data di presentazione dell’istanza, i richiedenti non devono aver fatto domanda di accesso ai benefici previsti dagli articoli 3 e 4, Dl 109/2018 (rispettivamente, “Misure in materia fiscale” e “Sostegno a favore delle imprese danneggiate”). Questo requisito non si applica alle sole imprese che hanno avviato l’attività nella Zfu dopo il 14 agosto 2018 ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.
Riduzione del fatturato
Le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo devono dimostrare di aver subito, a causa del crollo del ponte Morandi, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018 rispetto al valore mediano del corrispondente periodo relativo al triennio 2015-2017.
Il requisito non si applica:
- alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato l’attività nella Zfu tra il 14 agosto 2017 e il 14 agosto 2018
- alle imprese che hanno avviato l’attività nella Zfu dopo il 14 agosto 2018
- alle imprese che, non avendo ancora avviato l’attività nella Zfu alla data di presentazione dell’istanza, si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.
Agevolazioni
Le agevolazioni previste sono le seguenti:
- esenzione dalle imposte sui redditi
- esenzione dall’Irap
- esenzione dall’imposta municipale propria
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019 ai soggetti operanti nella Zfu alla data del 14 agosto 2018.
Alle sole imprese che hanno avviato l’attività nella Zfu dopo il 14 agosto 2018 ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019, i benefici sono riconosciuti per i soli primi dodici mesi di attività.
I titolari di reddito di lavoro autonomo possono beneficiare esclusivamente dell’esonero dal versamento dei contributi.
Esenzione dalle imposte sui redditi
È esente dalle imposte sui redditi il solo reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa all’interno del territorio della zona franca urbana, fino a concorrenza dell’importo di 100mila euro per ciascuno periodo d’imposta ammesso, fatto salvo quanto previsto dalla circolare in termini di maggiorazioni.
È esente il solo reddito prodotto dall’impresa, alle condizioni ed entro i limiti riportati nella circolare, nei periodi d’imposta ammessi. Pertanto l’esenzione non può essere utilizzata dalle imprese beneficiare per il pagamento di imposte su redditi riferiti a periodi di imposta diversi da quelli agevolati.
Esenzione Irap
Per ogni periodo d’imposta ammesso, dal calcolo dell’Irap è escluso, nel limite di 200mila euro, il valore della produzione netta derivante dall’attività svolta dall’impresa all’interno del territorio della zona franca urbana.
Esenzione dall’imposta municipale propria
Per i soli immobili situati nel territorio della Zfu, posseduti e utilizzati dai beneficiari per l’esercizio dell’attività economica, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per ognuno dei periodi d’imposta ammessi.
Esonero dal versamento dei contributi
Ai beneficiari è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
L’esonero è previsto in relazione ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, impiegati nella sede o nelle sedi ove è svolta l’attività all’interno della Zfu.
Modalità e termini di presentazione delle istanze
Le istanze per l’accesso alle agevolazioni devono essere presentate in modalità telematica (tramite la procedura informatica disponibile sul sito del Mise), utilizzando il modello allegato alla circolare, a partire dal prossimo 16 aprile 2019 e fino al prossimo 21 maggio.
Modalità di fruizione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da eseguire con il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Le modalità e i termini saranno definiti con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia. Quest’ultima provvederà anche a istituire il relativo codice tributo.
Informazioni e contatti
Ulteriori informazioni o chiarimenti sulle modalità di accesso alle agevolazioni possono essere richieste ai contatti riportati nell’apposita sezione del sito del Mise.