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Normativa e prassi

Agevolazioni zone franche urbane:
arrivano le regole per i nuovi bandi

Vengono forniti chiarimenti e indicazioni in ordine alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di accesso, di presentazione delle istanze e di fruizione dei benefici

Il ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 172230 del 9 aprile 2018, illustra il quadro normativo applicabile ai nuovi bandi di concessione delle agevolazioni fiscali e contributive a favore delle piccole e micro imprese e dei professionisti localizzati nelle zone franche urbane, alla luce delle novità introdotte dal Dm 5 giugno 2017, che ha modificato il Dm 10 aprile 2013.
Vengono forniti, inoltre, chiarimenti e indicazioni in ordine alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di accesso e di fruizione dei benefici.
 
La circolare stabilisce anche i termini per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni nelle Zfu individuate dalla delibera Cipe n. 14 dell’8 maggio 2009 non comprese nell’ex obiettivo Convergenza. Si tratta delle zone franche urbane di:
  • Pescara
  • Matera
  • Velletri
  • Sora
  • Ventimiglia
  • Campobasso
  • Cagliari
  • Iglesias
  • Quartu Sant'Elena
  • Massa-Carrara. 
Punto di partenza: il Dm 10 aprile 2013
Il decreto Mise del 10 aprile 2013 ha stabilito condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive previste a favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle zone franche urbane dell’ex “obiettivo Convergenza” e nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias.
 
Il decreto è stato successivamente applicato alle diverse zone franche istituite nel corso del tempo, fatte salve le specifiche disposizioni di volta in volta previste (Zfu dell’Emilia, Zfu della Lombardia, zona franca urbana “sisma Centro Italia”).
 
Le novità del Dm 5 giugno 2017
Le disposizioni del Dm 10 aprile 2013 sono state recentemente modificate e integrate dal Dm 5 giugno 2017 allo scopo di adeguare la disciplina applicativa dei benefici alla nuova normativa europea in materia di aiuti “de minimis” (cfr regolamento Ue n. 1407/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014, che ha sostituito il precedente regolamento Ce n. 1998/2006). La novità più rilevante introdotta è rappresentata dall’estensione delle agevolazioni ai professionisti (vedi “Zfu dell’obiettivo Convergenza: benefici estesi ai professionisti”).
 
Applicabilità delle nuove disposizioni
Le disposizioni del Dm 10 aprile 2013, come modificate e integrate dal Dm 5 giugno 2017, si applicano ai bandi per la concessione delle agevolazioni nelle Zfu adottati dopo il 6 ottobre 2017.
 
La circolare n. 172230/2018
Il Mise, quindi, con la circolare pubblicata ieri ricostruisce il nuovo quadro normativo di riferimento, fornendo i necessari chiarimenti interrpetativi.
 
Agevolazioni concedibili
Le agevolazioni concedibili sono:
  • esenzione dalle imposte sui redditi
  • esenzione dall’Irap
  • esenzione dall’imposta municipale propria
  • esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. 
Per ognuna delle diverse tipologie di agevolazioni la circolare indica condizioni e limiti per la fruizione.
Le agevolazioni, inoltre, sono concesse ai sensi e alle condizioni della disciplina europea sugli aiuti de minimis.
 
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e i professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e specificati dalla circolare (in particolare, ubicazione e svolgimento dell’attività all’interno della Zfu), che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e del settore della pesca e dell’acquacoltura.
 
La circolare precisa che i contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, nonché il regime fiscale forfetario, per poter accedere alle agevolazioni devono aver optato, alla data di presentazione dell’istanza, per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Ciò in quanto le agevolazioni previste per le Zfu sono incompatibili con i due regimi speciali.
 
Modalità di presentazione dell’istanza
Le istanze per l’accesso alle agevolazioni, firmate digitalmente, devono essere presentate con modalità telematiche, tramite la specifica procedura informatica accessibile dal sito del Mise (all’indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it/), sulla base del modello allegato alla circolare.
L’accesso alla procedura informatica, riservato ai rappresentanti legali dell’impresa e ai professionisti (fatta salva la possibilità di delega ad altro soggetto), prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi.
In fase di compilazione dell’istanza, la procedura informatica consente alle imprese di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni.
 
Termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni nelle Zfu non comprese nell’ex obiettivo Convergenza
Come anticipato, la circolare fissa i termini per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni nelle Zfu individuate dalla delibera Cipe n. 14 dell’8 maggio 2009 non comprese nell’ex obiettivo Convergenza (zone franche urbane di: Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena e Massa-Carrara).
 
Tali istanze possono essere presentate a partire dalle ore 12 dal 4 maggio 2018 (ore 12) e fino al 23 maggio 2018 (ore 12).
 
Modalità di fruizione delle agevolazioni
I destinatari possono beneficiare delle agevolazioni mediante riduzione dei versamenti da eseguire con il modello F24, che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione.
Sul punto il Mise rinvia a quanto specificato dall’Agenzia nella circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013, con cui sono state fornite indicazioni e precisazioni sulle modalità di fruizione delle analoghe agevolazioni previste a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana dell’Aquila.
 
Informazioni e contatti
Infine la circolare ricorda che ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere richieste ai contatti riportati nell’apposita sezione del sito del Mise specificamente dedicata alle agevolazioni per le Zfu.
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