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Normativa e prassi

Aggregazione senza bonus se manca l'indipendenza

L'agevolazione è esclusa se il capitale sociale delle imprese è riconducibile agli stessi soggetti

omini di carta
Bonus aggregazioni al palo se le società non sono veramente indipendenti. L'agevolazione fiscale introdotta dalla Finanziaria 2007 per incentivare la crescita dimensionale e la competitività delle imprese italiane non può essere riconosciuta quando le aziende coinvolte nel processo di aggregazione non rispettano il requisito fondamentale dell'indipendenza. Basta che la loro gestione risulti accentrata in mano agli stessi soci per annullare la possibilità di godere dell'incentivo.
Con la risoluzione n. 105 del 20 marzo, l'agenzia delle Entrate ribadisce la linea del rigore nell'interpretazione dei requisiti necessari per l'ammissione delle imprese coinvolte in operazioni straordinarie al beneficio previsto dalla manovra economica 2007. L'incentivo, consistente nel riconoscimento fiscale gratuito, per un ammontare non superiore ai cinque milioni di euro, del disavanzo da concambio derivante da operazioni di fusione e di scissione, oltre che del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in caso di conferimento di azienda "neutrale", è applicabile solo in presenza di alcuni criteri vincolanti:

 

  1. criterio soggettivo, per cui l'impresa risultante dall'operazione straordinaria deve risiedere nel territorio dello Stato e assumere la forma giuridica di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa e di mutua assicurazione
  2. criteri oggettivo e temporale, in base ai quali le operazioni di aggregazione aziendale devono necessariamente concretizzarsi in fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda effettuati nel corso degli anni 2007 e 2008
  3. criterio dell'operatività, secondo cui le aggreganti devono dimostrare, attraverso i bilanci, di essere operative, ossia di avere svolto un'effettiva attività commerciale nei due anni che precedono l'aggregazione
  4. criterio dell'indipendenza, per cui l'operazione straordinaria deve riguardare società davvero indipendenti l'una dall'altra, ossia non appartenenti allo stesso gruppo né legate tra loro da un rapporto di partecipazione né soggette a forme, anche indirette, di controllo cosiddetto apicale, ossia esercitato dallo stesso soggetto.

Tutte queste condizioni devono inoltre sussistere contemporaneamente almeno nei due anni che precedono l'operazione di conferimento, fusione o scissione.

Per quanto riguarda nello specifico il caso analizzato dai tecnici dell'Amministrazione finanziaria, l'operazione rispetta tutti i requisiti necessari per usufruire dell'agevolazione fiscale, tranne uno, quello dell'indipendenza. Infatti, stando ai programmi dei rispettivi Consigli di amministrazione, le due società coinvolte, operative da più di due anni nel settore dello stoccaggio di prodotti alimentari, di pulizia della casa e della persona, dovrebbero conferire i rami d'azienda impegnati nell'attività di distribuzione in un'impresa di nuova costituzione che assumerebbe la forma giuridica di una Srl. La loro gestione però risulta riconducibile agli stessi soci, dal momento che oltre l'86% del capitale sociale della prima è detenuto dagli stessi soci che possiedono il 61% circa della compagine sociale della seconda. Ne consegue che i loro pacchetti di controllo sono riconducibili a una direzione unitaria, come confermato anche dal fatto che il presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato della prima società è anche il vicepresidente dell'altra.

Questa circostanza rappresenta, stando alle conclusioni dell'Agenzia, un ostacolo insormontabile per il riconoscimento del bonus aggregazione, "in quanto - come si legge nella risposta all'interpello presentato dalle aggreganti - risulta violato lo spirito dell'agevolazione che intende favorire solo le aggregazioni di imprese non riconducibili a un unico soggetto giuridico e/o economico e che si mantengano tali nei quattro periodi d'imposta successivi".
Lo scopo della misura agevolativa varata dalla Finanziaria 2007 è infatti quello di promuovere esclusivamente l'aggregazione di imprese autonome a tutti gli effetti, non le mere riorganizzazioni interne ai gruppi societari o effettuate da aziende legate da rapporti partecipativi o di controllo anche indiretti.

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