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Normativa e prassi

Aiuti de minimis, come regolarizzare
le anomalie del modello Irap 2019

I contribuenti interessati riceveranno le informazioni al proprio domicilio digitale o, in assenza di Pec, per posta ordinaria e comunque potranno consultare dati e comunicazione nel cassetto fiscale

compliance

Con il provvedimento del 22 novembre 2021, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, arrivano le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza - anche con modalità informatiche - le informazioni relative alla mancata registrazione nel Registro degli aiuti de minimis indicati nella dichiarazione Irap 2019, relativa al periodo di imposta 2018 per consentire ai contribuenti di fornire elementi utili per rimediare spontaneamente all’anomalia riscontrata e regolarizzare la propria posizione. In particolare, sono rese disponibili le informazioni in base alla quale è stata rifiutata l’iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato per il superamento dell’importo complessivo concedibile nei tre esercizi finanziari di riferimento, degli aiuti individuali in regime de minimis, indicati nella sezione “aiuti di Stato” della dichiarazione Irap presentata per il periodo di imposta 2018 (quadro IS del Modello Irap 2019).
Nel provvedimento, quindi, sono fornite le istruzioni con le quali i beneficiari degli aiuti possono, anche mediante gli intermediari incaricati, richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

L’Agenzia scrive
Nella comunicazione i soggetti interessati troveranno gli elementi utili a individuare, tra l’altro, la dichiarazione presentata, le anomalie riscontrate da regolarizzare, gli aiuti di Stato de minimis relativi al 2018, indicati nella dichiarazione Irap 2019, per cui non è stato possibile procedere alla registrazione nel Registro, i dati relativi all’impresa unica dichiarati nel rigo IS202 del modello Irap, utilizzati per verificare il rispetto della normativa Ue in materia di cumulo di aiuti de minimis, la visura “Aiuti de minimis rilasciata dal Registro.
La comunicazione sarà recapitata al domicilio digitale dei singoli contribuenti e nel caso in cui l’indirizzo Pec non sia attivo o non registrato nell’elenco Ini-Pec, istituito presso il ministero dello Sviluppo economico, per posta ordinaria.
La comunicazione e i relativi allegati sono comunque disponibili nel “cassetto fiscale” dell’interessato, nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”, raggiungibile dall’area riservata del sito delle Entrate.

Il contribuente risponde
Il destinatario della segnalazione può richiedere all’Agenzia, direttamente o tramite un intermediario abilitato, maggiori informazioni rispetto all’anomalia riscontrata o evidenziare eventuali inesattezze riguardanti le informazioni in possesso dell’amministrazione e/o elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco che hanno determinato l’anomalia rilevata.

Come regolarizzare lo sconfinamento
Se l’iscrizione nel Registro è stata rifiutato a ragione, ossia se è stato superato l’importo de minimis concedibile, il contribuente può regolarizzare la sua posizione con una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
Nel caso in cui lo sforamento sia avvenuto per un errore di compilazione della sezione “aiuti di Stato” della dichiarazione Irap 2019, il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa con i dati corretti. A questo punto gli aiuti di Stato de minimis troveranno regolarmente il loro posto nel Registro relativo all'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione dell’integrativa nella quale sono stati dichiarati.

In entrambi i casi sono dovute le sanzioni stabilite, con la possibilità di usufruire della riduzione prevista dal ravvedimento operoso in funzione della tempestività con cui la situazione viene regolarizzata secondo le modalità sopra descritte.

Un Registro nazionale per garantire il rispetto dei limiti
Il Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso il ministero dello Sviluppo economico, è nato per garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa unionale e nazionale in materia di aiuti di Stato. Il suo funzionamento è stato definito con il decreto interministariale n. 115/2017.
Il decreto direttoriale Mise del 28 luglio 2017 ha definito i tracciati relativi ai dati e alle informazioni da trasmettere al Registro, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.

L’Agenzia delle entrate gestisce gli aiuti di stato fiscali “automatici” e “semi-automatici”, che provvede a iscrivere, con modalità “massiva”, sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nelle rispettive dichiarazioni fiscali nella sezione “aiuti di Stato”.
Tali aiuti fiscali si intendono concessi e inseriti nel Registro dall’Agenzia nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
Il Registro per calcolare il cumulo degli aiuti de minimis fa riferimento, come data di concessione, a quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto individuale. L’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile, per tipologia di aiuto de minimis, determina l’illegittimità della fruizione.

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