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Normativa e prassi

Aiuti di Stato emergenza Covid:
modalità e termini per dichiararli

Il riversamento volontario degli importi dovuti in restituzione, per superamento dei massimali comunitari, dovrà essere effettuato tramite modello F24, esclusa la compensazione

immagine generica illustrativa

Pubblicato il modello di dichiarazione sostitutiva, con le relative istruzioni, che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle entrate per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle altre condizioni previste. L’autodichiarazione può essere inviata nel periodo dal 28 aprile al 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia. 
Le novità nel provvedimento del 27 aprile 2022, siglato oggi dal direttore Ruffini, che, in attuazione del decreto 11 dicembre 2021 del ministero dell’Economia e delle Finanze, approva lo schema di autodichiarazione per gli aiuti e ne definisce regole, termini di presentazione e contenuto e delinea le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti (articolo 4 del richiamato decreto), nonché definisce anche le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Nella dichiarazione vanno indicati, tra l’altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali.

Ma veniamo al dunque.

Modalità e, soprattutto, termini
La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di oggi deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto “Sostegni”).
Nel provvedimento odierno si legge che l’autodichiarazione deve essere presentata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente online, direttamente dal contribuente oppure da un incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del decreto “Sostegni”) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

Nei cinque giorni successivi alla trasmissione, l’Agenzia rilascia una ricevuta, disponibile nell’area riservata del proprio sito, con cui informa il contribuente della presa in carico o dello scarto della dichiarazione, con l’indicazione delle relative motivazioni. A partire da questo momento, il contribuente ha ulteriori cinque giorni per emendare la dichiarazione e rinviarla.

Un obbligo, ma non sempre
Nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso ai singoli aiuti per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione “generale” non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

È sempre obbligatoria invece quando il beneficiario:

  • ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini Imu senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C
  • ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti
  • si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

Riversamento con F24
Il riversamento volontario di quanto dovuto in restituzione, per superamento dei massimali, dovrà essere effettuato con modello F24. Per tale motivo, il provvedimento annuncia l’imminente istituzione, con risoluzione, degli appositi codici tributo. In ogni caso, è esclusa la compensazione.

L’interscambio con i Comuni
Tramite il portale Siatelv2-Puntofisco, infine, l’Agenzia delle entrate renderà disponibili ai Comuni le autodichiarazioni di relativa pertinenza presentate dagli operatori economici. Pertanto, a breve, sullo stesso portale, saranno pubblicate le specifiche tecniche ad hoc.

In conclusione, l’Agenzia dichiara che il tutto avverrà nel rispetto della tutela della privacy.

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