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Normativa e prassi

Aiuto alla crescita economica:
pronte le nuove norme attuative

È stato firmato, ed è in corso di pubblicazione, il decreto del Mef che adegua la disciplina dell’agevolazione alle modifiche legislative intervenute negli ultimi anni

Modifiche in vista per la disciplina attuativa dell’Ace: è in corso di pubblicazione, infatti, il decreto del Mef con il quale si procede alla sostituzione del Dm 14 marzo 2012, che, appunto, contiene le norme relative all’applicazione dell’agevolazione.
 
Le ragioni della revisione
L’aiuto alla crescita economica è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 1, Dl 201/2011, con l’obiettivo di incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante la riduzione dell’imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio. Recentemente, il decreto milleproroghe ha demandato a uno o più decreti del Mef il compito di modificarne la disciplina di attuazione (articolo 13-bis, Dl 244/2016) allo scopo di coordinare le norme in materia di Ace con le modifiche relative alla composizione e alla struttura del bilancio dei soggetti diversi da coloro che applicano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs (cfr Dlgs 139/2015).
Peraltro, la revisione si è resa necessaria anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 al meccanismo applicativo dell’Ace per le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria (articolo 1, commi da 549 a 553, legge 232/2016).
Inoltre, come si legge nella relazione illustrativa al decreto, nel corso dei primi anni di applicazione dell’incentivo è emersa “la necessità di affinare alcune norme di attuazione contenute nel precedente decreto al fine di chiarire gli aspetti che hanno determinato incertezze in ordine alla determinazione dell’Ace”.
Infine, si è ritenuto opportuno rimodulare la disciplina antielusiva speciale per intercettare le ipotesi di duplicazione del beneficio, a fronte di un’unica immissione di denaro nell’ambito di un gruppo di società, operata attraverso operazioni realizzate con soggetti che, pur appartenenti al medesimo gruppo, risiedono in paesi diversi dall’Italia.
Pertanto, le disposizioni del nuovo decreto sostituiscono quelle del Dm 14 marzo 2012 (di cui, infatti, è prevista l’abrogazione). La nuova disciplina presenta elementi di continuità e significative novità rispetto alla precedente. Su queste ultime, in particolare, ci si soffermerà sinteticamente anche alla luce di quanto evidenziato dalla relazione illustrativa di accompagnamento.
 
Novità relative ai soggetti Ires
(Capo I – articoli da 2 a 7)
Le prime novità sono relative ai soggetti Ires.
 
Fondo di dotazione società ed enti non residenti
(articolo 2)
In primo luogo, viene ribadito che per le società e gli enti commerciali non residenti le disposizioni in materia di Ace si applicano alle loro stabili organizzazioni presenti in Italia con riferimento alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Sul punto, la relazione illustrativa, chiarisce che tale fondo può anche essere figurativo, nel senso che deve essere comunque determinato ai soli fini fiscali a prescindere dalle risultanze contabili.
In base a quanto già precisato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 21/E del 3 giugno 2015, quindi, si  sottolinea che:
  • la base di partenza cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini Ace è costituita dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile (considerato al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo ai fini fiscali, entrambi considerati al 31 dicembre 2010
  • le rettifiche fiscali effettuate in dichiarazione per adeguare il fondo di dotazione al valore fiscalmente congruo (ex articolo 152, comma 2, Tuir) rilevano solo nel limite di tale valore e per il solo periodo d’imposta in cui sono operate. 
Rendimento nozionale e utilizzo dell’eccedenza Ace
(articoli 3, 6 e 7)
La disposizione relativa al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è stata modificata per consentirne l’adeguamento al mutato contesto normativo.
Innanzitutto, è stato espunto il riferimento al decreto ministeriale che annualmente avrebbe dovuto individuare il coefficiente di remunerazione da applicare alla base Ace. Alla luce delle nuove norme, infatti, l’aliquota è determinata dalla legge (cfr articolo 1, comma 3, Dl 201/2011).
 
Inoltre, sono state riviste anche le modalità di gestione dell’eccedenza Ace (importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato) per dare attuazione alle disposizioni che hanno previsto la facoltà di trasformare tale eccedenza (del comparto Ires) in credito d’imposta (articolo 19, comma 1, lettera b, Dl 91/2014). Pertanto, in luogo della deduzione dal reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi, l’eccedenza può essere utilizzata in compensazione dell’Irap sotto forma di credito d’imposta da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
 
Eccedenza Ace e soggetti aderenti al regime di consolidamento fiscale
Novità in materia di utilizzo dell’eccedenza Ace anche nelle ipotesi di tassazione su base consolidata.
Più specificamente, viene previsto che qualora nell’ambito del consolidato si determini un’eccedenza Ace, essa vada prioritariamente (e nei limiti del reddito del gruppo) attribuita alla fiscal unit. La quota non attribuita alla fiscal unit, invece, può essere, anche parzialmente:
  • riportata nei periodi d’imposta successivi ai fini della determinazione del reddito imponibile della singola società
  • trasformata in credito d’imposta utilizzabile in compensazione dell’Irap. 
Eccedenza Ace e trasparenza fiscale
Anche con riguardo al regime della trasparenza fiscale si registrano novità circa l’utilizzo dell’eccedenza Ace. Infatti, le nuove norme prevedono la facoltà di attribuirla a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili o, in alternativa, di utilizzarla in tutto o in parte in compensazione Irap.
A sua volta, il socio a cui sia stata attribuita l’eccedenza può, previo utilizzo della stessa a riduzione del proprio reddito d’impresa, scegliere, anche parzialmente di:
  • riportare nei periodi d’imposta successivi l’eccedenza non utilizzata
  • trasformare tale eccedenza in credito d’imposta utilizzabile in compensazione Irap.  
Variazioni del capitale proprio
(articolo 5)
Numerosi cambiamenti si registrano rispetto alla disciplina della determinazione delle variazioni del capitale proprio sia in relazione alle nuove previsioni di riduzioni di base Ace (ad esempio, gli investimenti non meritevoli finalizzati a incrementare solo attività finanziarie) sia in relazione agli effetti delle nuove modalità di contabilizzazione delle operazioni aziendali per i soggetti diversi dagli Ias/Ifrs.
 
In primo luogo, è stato precisato l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni relative alla sterilizzazione della base Ace (articolo 1, comma 6-bis, Dl 201/2011), in base alle quali per i soggetti diversi da banche e assicurazioni è prevista la sterilizzazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze e dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo al 31 dicembre 2010.
Sul punto, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che la nuova previsione non può essere oggetto di disapplicazione mediante la presentazione di interpello probatorio (cfr circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, paragrafo 6).
L’articolo in esame (comma 3) precisa l’ambito soggettivo di applicazione della norma, prevedendo che non possono essere assimilate a banche e assicurazioni e, quindi, devono sottostare alla previsione della sterilizzazione della variazione in aumento del capitale proprio, le holding diverse da quelle finanziarie (ovvero quelle il cui attivo patrimoniale è costituito prevalentemente da partecipazioni in imprese diverse da quelle finanziarie).
La relazione illustrativa chiarisce che in tale categoria sono inclusi “tutti quei soggetti che svolgono attività che non configurano operatività nei confronti del pubblico (…), se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività diverse da quelle finanziarie”.
Per l’individuazione dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalla partecipazioni deve farsi riferimento alla nozione dettata dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (articolo 1, comma 1-bis, Dlgs 58/1998), comprese le quote di Oicr.
La relazione illustrativa precisa che non rientrano tra le operazioni rilevanti ai fini della norma in esame i pronti contro termine e le forme di finanziamento infragruppo operate mediante l’acquisto di titoli emessi da soggetti del gruppo stesso. Entrambe le tipologie di titoli, tuttavia, rientrano nell’ambito oggettivo della disciplina antielusiva prevista dall’articolo 10 del decreto.
Non sono del pari inclusi tra i titoli e i valori mobiliari gli acquisti operati per fini strettamente funzionali ad assicurare la compensazione e la conclusione dei contratti stipulati sui mercati regolamentati di titoli.
 
In base alle nuove disposizioni, tra gli elementi negativi della variazione del capitale proprio è inclusa anche l’ipotesi di riduzione del patrimonio netto conseguente all’acquisto di azioni proprie nelle ipotesi previste dall’articolo 2357-bis, c.c. (Casi speciali di acquisto delle proprie azioni). La previsione vale anche per i soggetti Ias/Ifrs adopter.
 
Inoltre, è stato regolamentato l’effetto ai fini Ace delle nuova modalità di contabilizzazione dei prestiti infruttiferi erogati dal socio (Oic15 e Oic19), attraverso la previsione che dispone l’irrilevanza dell’apporto registrato in bilancio a fronte di tali prestiti. La disposizione si applica anche alle ipotesi in cui i prestiti infragruppo siano operati a un tasso nominale significativamente diverso  da quello di mercato (comma 5).
Coerentemente, è stata prevista l’esclusione dal novero delle ipotesi di sterilizzazione dell’agevolazione, a causa dei conferimenti operati a favore di altri soggetti del gruppo, dell’incremento del valore delle partecipazioni registrato dal socio che realizza l’operazione di finanziamento in un’altra società del gruppo (articolo 10, comma 2).
 
In materia di riserve indisponibili, sono espressamente escluse dalle variazioni del capitale proprio le riserve formate con utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati (comma 8). Tale previsione è rilevante anche per i soggetti Ias/Ifrs adopter.
 
Inoltre, vengono disciplinati gli effetti sul calcolo della variazione di capitale proprio nell’ipotesi di conferimento di azienda, considerando non rilevanti, ai fini Ace, gli utili derivanti da tale operazione (comma 8, lettera b). Tale previsione si applica anche ai soggetti Ias/Ifrs adopter.
 
Il comma 9 dell’articolo in esame chiarisce che per le stabili organizzazioni di imprese non residenti le rettifiche fiscali effettuate in dichiarazione per adeguare il fondo di dotazione al valore fiscalmente congruo ai sensi dell’articolo 152, comma 2, Tuir, rilevano esclusivamente nel limite di tale valore e solo per il periodo d’imposta in cui le stesse vengono operate.
 
Ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili:
  • eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili
  • utilizzo del criterio del costo ammortizzato.  
Al contrario, non assumono rilevanza ai fini della determinazione in aumento le riserve formate con utili derivanti:
  • dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati
  • da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o di rami d’azienda. 
Novità relative ai soggetti Irpef
(articolo 8)
Novità si registrano anche in relazione alle modalità di calcolo della base Ace per i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria, per natura o per opzione).
Sul punto, si ricorda che la legge di bilancio 2017 ha equiparato, a decorrere dal 2016, il regime di determinazione Ace per i predetti soggetti a quello previsto per i soggetti Ires (criterio incrementale). In altri termini, l’Ace si determina allo stesso modo indipendentemente dalla forma giuridica assunta dall’impresa.
Le nuove regole, peraltro, non si applicano per il periodo pregresso 2011-2015; si considera rilevante, infatti, la differenza, se positiva, tra il patrimonio netto del 2015 e quello del 2010. Tale differenza rappresenta per i soggetti Irpef una base Ace “di partenza”, che sostituisce il calcolo degli incrementi e decrementi di capitale proprio (secondo le regole dettate per i soggetti Ires) realizzati dall’esercizio 2011 al 2015.
 
Disposizioni comuni
(articoli da 9 a 12)
Infine, si segnalano le novità che hanno interessato le disposizioni comuni della disciplina dell’agevolazione.
 
Soggetti esclusi
(articolo 9)
Nell’elenco dei soggetti esclusi dall’applicazione dell’Ace sono stati inclusi gli imprenditori assoggettati alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento nonché gli imprenditori agricoli e le società agricole che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 32 Tuir.
 
Disposizioni antielusive
(articolo 10)
L’articolo 10 del decreto in esame contiene una serie di disposizioni di carattere antielusivo finalizzate a evitare, soprattutto nell’ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi dell’agevolazione.
In particolare, il legislatore ha ritenuto necessario modificare l’ambito di applicazione della disciplina antielusiva Ace anche per adeguarla alla funzione di cautela fiscale propria della norma generale contenuta nello Statuto del contribuente (articolo 10-bis, legge 212/2000).
Innanzitutto, è stata individuata in maniera più dettagliata la nozione di gruppo rilevante e, per le persone fisiche, è stato inserito il riferimento alle partecipazioni possedute dai familiari.
La disposizione in esame, inoltre, individua alcune tipologie di operazioni, realizzate prevalentemente tra società appartenenti al medesimo gruppo, al verificarsi delle quali opera automaticamente un meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo Ace.
In sintesi, l’immediata sterilizzazione dell’Ace opera in presenza di:
  • conferimenti in denaro
  • acquisizione di partecipazioni e aziende
  • incremento dei crediti di finanziamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 
Viene confermata l’irrilevanza dei conferimenti provenienti da soggetti localizzati in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni.
 
Limite del patrimonio netto
(articolo 11)
Viene ribadito che, in ciascun esercizio, la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, fatta eccezione per le riserve per acquisto di azioni proprie.
Si stabilisce che ai fini della determinazione del patrimonio netto, assumono rilevanza le rettifiche operate in sede di prima adozione di nuovi principi contabili ovvero di cambiamento di principi contabili già adottati.
 
Clausola di salvaguardia
(articolo 12)
Infine, sono previste clausole di salvaguardia finalizzate a evitare di penalizzare comportamenti non coerenti con alcune previsione del decreto, che, si ricorda, è stato adottato per adeguare la disciplina Ace a una serie di modifiche normative succedutesi nel corso dei primi anni di applicazione dell’agevolazione.
In sintesi:
  • si fanno salvi eventuali comportamenti adottati dai soggetti Ias adopter in modo non coerente (ovvero coerente) con le nuove disposizioni dettate dal decreto in esame, per i periodi d’imposta precedenti a quello dello loro entrata in vigore, i cui termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti prima di tale data (in altri termini, per i periodi d’imposta pregressi, a prescindere dal comportamento adottato dal contribuente, si rende definitiva la determinazione della base Ace, limitatamente agli effetti delle rilevazioni contabili delle fattispecie considerate dalla nuova disciplina)
  • con riferimento ai periodi d’imposta di vigenza della disciplina Ace e fino a quello in corso alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione di capitale proprio relativa ai medesimi periodi d’imposta. 
In tal modo, quindi, il legislatore ha previsto che le nuove disposizioni non incidono sulle modalità di determinazione della base Ace relativa ai periodi d’imposta precedenti la loro entrate in vigore.
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