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Normativa e prassi

Aiuto alla proprietà contadina:
ripristinate le agevolazioni fiscali

Reviviscenza anche per le disposizioni finalizzate a promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura. Una nuova finestra per rivalutare terreni e partecipazioni

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Registro e imposta ipotecaria in misura fissa e imposta catastale dell’1% per gli atti di trasferimento, a titolo oneroso, di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici in vigore, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali “piccola proprietà contadina”).
La legge n. 147/2013 ("Stabilità 2014") mantiene dunque in vita il trattamento agevolato che, a partire dal prossimo 1 gennaio, sarebbe dovuto scomparire, come decretato dal Dlgs 23/2011 sul federalismo fiscale municipale. Tale provvedimento, nel sancire l’applicazione a partire dall’1 gennaio 2014 di due sole aliquote per l’imposta di registro dovuta in caso di trasferimenti immobiliari (del 2% per la prima casa non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, e del 9% nelle altre ipotesi), ha previsto la cancellazione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie per le cessioni immobiliari e gli atti traslativi o costitutivi di altri diritti reali di godimento. È su tale diposizione che è intervenuta la Stabilità 2014 (comma 608), sottraendo all'eliminazione generale le sole agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina disposte dall’articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009.
Allo stesso tempo, per i medesimi atti di trasferimento di terreni agricoli e pertinenze, in favore però di altri soggetti, che non siano, quindi, né coltivatori diretti né imprenditori agricoli, l’imposta di registro sale al 12% (comma 609).
 
Ripristinate, inoltre, le agevolazioni, introdotte dalla Finanziaria 2007 e abrogate dalla legge di stabilità 2013, finalizzate a promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura (comma 36).
Le società di persone e le Srl che svolgono esclusivamente attività agricole possono nuovamente optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché sulle risultanze del bilancio, mentre quelle costituite da imprenditori agricoli, non necessariamente professionali, impegnate esclusivamente nelle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, possono considerarsi imprenditori agricoli e determinare l’imponibile non con i criteri del reddito d’impresa, ma applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.
 
Disco verde, infine, all’ennesima opportunità per la rivalutazione dei terreni agricoli e di quelli edificabili, nonché delle partecipazioni in società non quotate (comma 156), disposizione introdotta per la prima volta dalla Finanziaria 2002 e più volte riproposta nel corso degli anni.
La rideterminazione del valore di acquisto, da utilizzare poi in fase di determinazione dell’eventuale plusvalenza realizzata al momento della cessione, questa volta riguarda i beni posseduti all’1 gennaio 2014. L’operazione va portata a termine facendo redigere e asseverare una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2014 e versando, entro la stessa data, l’imposta sostitutiva del 4%, in caso di terreni o di partecipazioni qualificate, ovvero del 2% per le partecipazioni non qualificate. Il pagamento dell’imposta può anche essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, con scadenze al 30 giugno degli anni 2014, 2015 e 2016; in tal caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.


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