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Normativa e prassi

Al finanziamento nulla in cambio:
è erogazione liberale da Art-bonus

La conferma nel parere reso dal Mibact, oggi ministero della Cultura, che, per individuare la natura delle somme elargite, ha analizzato i rapporti intercorrenti tra la mecenate e la beneficiaria

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La Fondazione che sostiene finanziariamente, senza controprestazioni, un’Associazione musicale registrata, sul portale del Mibact dedicato all’Art-bonus come “società concertistica e corale”, può fruire dell’agevolazione fiscale per le erogazioni liberali in denaro elargite da maggio 2020. La parte della convenzione, che prevedeva in cambio l’organizzazione di corsi, non è mai stata attivata pienamente. È quanto afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 164 del 9 marzo 2021, fornita sulla scorta del parere chiesto e ricevuto dal ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (oggi ministero della Cultura).

Ripercorsa la normativa (articolo 1, comma 1, Dl n. 83/2014) e la prassi (circolare n. 24/2014 e risoluzione n. 136/2017) di riferimento, infatti, l’Agenzia, per rispondere compiutamente al quesito posto dalla Fondazione, che ritiene di essere ammessa all’Art-bonus, ma dubita del fatto che nella convenzione regolatrice dei rapporti con l’Associazione ci sia l’ostacolo della previsione di una controprestazione a fronte dei finanziamenti, ha dovuto interpellare il Mibact, il quale tiene il polso della situazione.
Tanto è vero che il ministero in questione ha osservato, innanzitutto, che l'Associazione può ben essere compresa tra i possibili beneficiari delle elargizioni agevolate, perché, oltre a operare nel settore musicale, attraverso lo studio e l'esecuzione di repertori vocali anche tramite l'analisi del patrimonio musicale, la diffusione, la conoscenza e la pratica della cultura musicale e l'organizzazione di spettacoli e concerti, è registrata sul portale dedicato quale “società concertistica e corale” (articolo 23, comma 1, Dm 27 luglio 2017). Nel parere, inoltre, per accertare la natura di erogazioni liberali dei contributi disposti dalla Fondazione nei confronti dell'Associazione, ha analizzato i rapporti intercorrenti tra la Fondazione, quale potenziale mecenate, e l'Associazione, quale potenziale beneficiaria
Tali rapporti, come detto, sono regolati da una convenzione stipulata nel 2007, la quale prevede: “a) l'organizzazione da parte dell'Associazione, per ogni anno accademico, di cicli di concerti e altri spettacoli musicali, avvalendosi del gruppo residente del Collegio/Fondazione o di altre istituzioni musicali; b) lo svolgimento da parte dell'Associazione di attività didattica a favore degli alunni del Collegio/Fondazione… mediante la stipulazione di contratti con docenti e coordinatori….

Tuttavia, la Convenzione è statua attuata solo per la parte relativa all’attività concertistica e non per quella didattica, dunque, a fronte del mancato svolgimento da parte dell'Associazione di attività didattica in favore degli alunni della Fondazione, questa finanzia annualmente l'attività concertistica dell'Associazione. Pertanto, il ministero della Cultura non ravvisa controprestazioni o altri riconoscimenti di natura economica in favore della Fondazione istante, che può dunque considerare i finanziamenti all’Associazione quali erogazioni liberali ammissibili, sempre che non sussistano forme di controprestazione incompatibili con la natura di liberalità, al beneficio dell’Art-bonus: il credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni in denaro, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali, per specifici interventi in favore della cultura, nei limiti del 15% del reddito imponibile, e ai titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi, ripartito in tre quote annuali di pari importo.
 

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