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Normativa e prassi

Al soggetto erogatore spettano
le somme restituite per intero

In risposta ad un’istanza di interpello, l’Agenzia conferma il recupero dell’importo statuito dal giudice al lordo delle ritenute Irpef operate in sede di sentenza di primo grado

soldi

In base alla normativa di riferimento, l’ente al quale è riconosciuto l’ammontare già erogato a dipendenti ricorrenti riconoscerà l'onere deducibile fino alla capienza del reddito di lavoro dipendente e l’imponibile sarà calcolato al netto della somma restituita dal lavoratore. È questa, in sintesi, la soluzione prospettata dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 206/2019.
 
Quesito
A rivolgersi all’Agenzia è una fondazione che con sentenza di primo grado è stata condannata al pagamento di una somma in favore di quattro dipendenti ricorrenti. L’importo è stato liquidato per ogni dipendente  in tre rate su cui sono stati calcolati i contributi previdenziali e la tassazione separata Irpef.
A valle della decisione della Corte di Appello che aveva stabilito la non debenza delle somme da parte dell’ente, la fondazione istante, dovendo recuperare le somme erogate in esecuzione della precedente sentenza, ritiene di dover recuperare l’importo erogato a ciascun dipendente al lordo delle ritenute Irpef operate e, contestualmente, rilasciare una certificazione attestante l’avvenuta restituzione dell’importo.
L’istante, quindi, ha interpellato l’Agenzia per sapere quale è il corretto comportamento fiscale da tenere.
 
Risposta
Nell’articolare il proprio parere, l’Agenzia richiama in premessa le disposizioni di prassi relative al caso in esame, segnalando innanzitutto le previsioni l'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del Tuir, secondo il quale dal reddito complessivo sono deducibili “le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti…”: tale onere deducibile, che, riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta, non concorre a formare il reddito imponibile (per effetto della lettera h) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir), è stato introdotto per poter risolvere il problema del rimborso delle imposte pagate su somme percepite e assoggettate a tassazione, secondo il criterio di cassa, e poi restituite al soggetto erogatore.
 
Peraltro, prosegue l’Agenzia, la previsione della lett. d-bis) è stata ampliata dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 147/2013 che riconosce al contribuente la possibilità di recuperare, nei periodi d’imposta successivi a quello di restituzione, quanto non dedotto per incapienza del reddito complessivo, ovvero di richiederne la restituzione, disponendo che “…L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze”.
 
Pertanto, con riferimento alla restituzione dell'intera somma assoggettata a tassazione, il richiamo all’onere deducibile previsto dalla lett d-bis) presuppone che la somma restituita sia stata assoggettata a tassazione.
 
L’Amministrazione, inoltre, ricorda che in sede di dichiarazioni Redditi 2019 e 730/2019 le somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, possono essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell’anno di restituzione o nei periodi d’imposta successivi.
 
Secondo l’Agenzia appare pertanto corretto che la società istante, nel caso in esame, recuperi da ciascun dipendente la somma statuita dal giudice al lordo delle ritenute Irpef operate in sede di esecuzione della sentenza di primo grado.
 
La risposta si conclude con una precisazione: se ancora è in essere il rapporto di lavoro con i dipendenti ricorrenti, la fondazione riconoscerà, ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir, l'onere deducibile previsto dalla lett. d-bis) fino alla capienza del reddito di lavoro dipendente e l’imponibile sarà calcolato al netto della somma restituita dal lavoratore; se invece il rapporto di lavoro è cessato, l’istante dovrà rilasciare apposita dichiarazione attestante la percezione dell’importo stabilito dal giudice, al lordo delle ritenute Irpef operate in sede di erogazione delle somme, cosicché i ricorrenti possano avvalersi dell’onere deducibile in sede di dichiarazione dei redditi.
 

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