Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Aliquota agevolata solo se "delegazione comunale"

Iva al 10% per la costruzione della nuova sede della polizia quando è riconducibile fra le opere di urbanizzazione secondaria

polizia
La costruzione di una sede del Corpo di polizia municipale può fruire dell'aliquota agevolata del 10% unicamente se la stessa costituirà sede decentrata degli uffici di polizia e di vigilanza urbana al servizio diretto della collettività, in modo che possa equipararsi alla nozione di delegazione comunale e rientrare tra le opere di urbanizzazione secondaria. È, in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione n. 394/E del 28 dicembre 2007, con cui l'agenzia delle Entrate ha risposto al quesito posto da un Comune.

Con riferimento alla normativa Iva, il combinato disposto dei numeri 127-quinquies) e 127-septies) dispone l'applicazione dell'aliquota del 10% alle prestazioni di servizi relativi ai contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione, tra l'altro, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

La prassi risulta carente di una definizione inequivocabile di delegazione comunale; nel passato, l'Amministrazione finanziaria ha stabilito cosa non rientra nel concetto di delegazione. Più precisamente, è stato affermato che non è agevolabile la costruzione della sede della polizia municipale perché non equiparabile a una delegazione comunale, che rappresenta sostanzialmente un'infrastruttura decentrata del Comune. Le delegazioni comunali, in base all'interpretazione della prassi amministrativa, dovrebbero essere definite quali articolazioni decentrate dotate delle stesse o particolari attribuzioni del Comune per l'esercizio di funzioni proprie dell'ente locale.
Pertanto, per stabilire l'aliquota applicabile, occorrerebbe appurare se l'opera in costruzione ha o meno le caratteristiche della delegazione comunale o meglio dell'opera di urbanizzazione secondaria.

Da questo punto di vista, la circolare 14/1981 ha precisato che siamo in presenza di un'opera di urbanizzazione secondaria quando questa è in funzione e al servizio di zone urbanizzate o da urbanizzare. Sostanzialmente, si tratta delle opere destinate a produrre servizi di interesse collettivo in vari settori (economico, di istruzione, cultura e tempo libero) nell'ambito di un centro abitato, con la finalità ultima di migliorare il livello qualitativo degli abitanti.

In questo contesto va inquadrata la risposta fornita dall'Agenzia nella risoluzione 394/2007.
Al perseguimento della richiamate finalità, infatti, deve essere diretta anche la delegazione comunale o l'immobile a essa equiparabile; esso, cioè, deve agevolare il decentramento dei servizi e quindi i cittadini che possono fruire degli uffici posti sul territorio in luogo di quelli ubicati nella sede municipale centrale.
Pertanto, nella fattispecie prospettata, per riconoscere l'aliquota Iva agevolata del 10% ai lavori per la costruzione della sede del Corpo di polizia municipale, la considerazione che vigilanza e controllo urbano costituiscano una funzione di indubbia pertinenza dell'ente locale è un elemento necessario ma non sufficiente, in quanto occorre verificare che nel costruendo immobile vengano situati gli uffici dove viene svolta l'attività amministrativa relativa alla suddetta funzione. Soltanto in tale eventualità, quindi, ossia nella misura in cui la sede di polizia municipale implichi una struttura amministrativa decentrata alla stregua di quanto precisato dall'Amministrazione con riferimento alle delegazioni comunali, può essere riconosciuta l'aliquota del 10% al corrispettivo pagato per i lavori di costruzione della stessa.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/aliquota-agevolata-solo-se-delegazione-comunale