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Normativa e prassi

Aliquota Iva ridotta al 4%, solo
per ammendanti “certificati”

Non basta il parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per il riconoscimento dell’imposta agevolata se il prodotto non risulta classificato come fertilizzante del suolo utile in agricoltura

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Con la risposta n. 282 del 27 agosto 2020 l’Agenzia delle entrate chiarisce che solo dopo aver ottenuto la certificazione di un prodotto, riconosciuto tra gli ammendamenti, è possibile applicare alla cessione di tale fertilizzante l'aliquota Iva ridotta al 4%, rientrando espressamente nella definizione del n. 19) della parte II della Tabella A allegata al Dpr n. 633/1972.

Una società, iscritta al registro dei produttori ammendanti, chiede chiarimenti in merito alla corretta aliquota Iva da applicare al proprio prodotto "Beta", per il quale ha avviato le pratiche finalizzate a certificarlo come Biochar, ossia come ammendante del suolo ammesso in agricoltura.
Ai fini della richiesta, l’istante allega il parere tecnico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sostenendo che, in base delle risultanze delle analisi fisico-chimiche effettuate su campioni del prodotto, che si presenta come polvere di carbonella, derivante dagli sfalci di potature di alberi da frutto che hanno qualificato le polveri come ammendante agricolo, alla cessione di tali polveri possa essere applicata l'aliquota Iva del 4% (n. 19) della parte II della Tabella A allegata al Dpr n. 633/1972).

In base a tale ultimo riferimento normativo, chiarisce l’Agenzia, viene applicata l’aliquota Iva al 4% alle cessioni di "fertilizzanti di cui alla legge n. 748/1984”, che è però stata abrogata.
Occorre fare riferimento, al fine di individuare i prodotti in argomento, alla definizione recata dalla norma vigente, l'articolo 2 del Dlgs n. 75/2010, la quale prevede che “si intendono per «fertilizzanti», ... (n.d.r. tra gli altri gli) z) «ammendanti»: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2.

Riguardo al prodotto oggetto dell’istanza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli lo classifica, nel parere tecnico reso, nel capitolo 44 della Tariffa doganale: "Legno, carbone di legna e lavori di legno" e, in particolare, alla sottovoce 44029000 "Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato; -altro".
Tale classificazione non risulta presente in alcuna voce delle parti II, II-bis e III della Tabella A, allegata al decreto Iva e lo stesso n. 19) della Tabella A richiamato non fa riferimento ad alcuna voce doganale, in quanto rientrano nell'ambito dei fertilizzanti i più svariati prodotti, compresi in diversi capitoli della nomenclatura combinata. Pertanto, in quanto tale, il prodotto non può beneficiare di un'aliquota Iva agevolata.

In ogni caso, avendo l’istante intenzione di avviare le pratiche per ottenere il riconoscimento del prodotto in esame come Biochar che, in base all'Allegato 2 del Dlgs n. 75/2010 è espressamente riconosciuto tra gli ammendanti, potrà applicare alla cessione del prodotto in questione l'aliquota Iva ridotta al 4%, dal momento in cui otterrà tale certificazione.

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