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Normativa e prassi

Alle società tra avvocati
si applicano Ires e Irap

Il reddito prodotto da queste compagini professionali, infatti, deve essere considerato d’impresa; di conseguenza, lo stesso va assoggettato alle regole dettate per tale tipologia

In assenza di una esplicita norma l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale.
Questo è quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 35/E del 7 maggio 2018 in risposta a un’istanza di interpello.

Il quesito
Il caso esaminato riguarda un’associazione di consulenza legale, che ha chiesto di conoscere la natura del reddito prodotto da una società tra avvocati costituita ai sensi della legge 247/2012.
Il dubbio, ad avviso dell’interpellante, sorge in quanto l’Agenzia ha diversamente qualificato il reddito prodotto dalle società costituite per l’esercizio in forma associata della professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 16 del Dlgs 96/2001, e quello prodotto dalle società tra professionisti, disciplinate dall’articolo 10 della legge 183/2011 e dal successivo decreto ministeriale dell’8 febbraio 2013.
Al riguardo ha infatti ricordato che, con la risoluzione 118/2003, l’Amministrazione ha sostenuto che il reddito prodotto dalle società, ex articolo 16 del citato decreto legislativo, costituisce reddito di lavoro autonomo, sulla base di quanto precisato nella relazione governativa in cui veniva chiarito che il richiamo alla normativa sulle snc non significa che le società tra avvocati siano annoverabili fra le società commerciali.
Diversamente, con riferimento alle società tra professionisti ex articolo 10, legge183/2011, l’Agenzia, rispondendo a un quesito, ha affermato che il reddito da esse prodotto, deve considerarsi reddito di impresa, nel presupposto che non assume rilevanza l’esercizio dell’attività professionale, bensì la veste societaria sotto la quale operano.

In proposito, prima di esaminare il contenuto della risoluzione, appare opportuno ricordare che con riferimento alla disciplina della professione forense, la legge 247/2012, all’articolo 5, conteneva una delega al Governo affinché provvedesse alla disciplina delle società commerciali forensi, prevedendo alcune garanzie.
In particolare, il citato articolo 5 stabiliva che il Governo doveva regolare tale ambito, attenendosi a determinati principi e criteri direttivi, tra i quali erano inclusi i seguenti:
  • l’attività forense esercitata in forma societaria non costituisce attività d’impresa e le società commerciali forensi non sono soggette alle procedure concorsuali (comma 2, lettera m)
  • i redditi prodotti dalla società tra avvocati sono considerati redditi da lavoro autonomo anche ai fini previdenziali (comma 2, lettera l)
  • alle società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull’esercizio della professione di avvocati in forma societaria di cui al Dlgs 96/2001 (comma 2, lettera n).
La predetta delega non è stata esercitata nei termini previsti, pertanto, il legislatore ha provveduto a disciplinare la professione di avvocato in forma societaria, introducendo, con la legge 124/2017, il comma 4-bis alla citata legge 247/2012 e abrogando l’articolo 5 sopra richiamato.

La risposta dell’Agenzia
Con il predetto articolo 4-bis è stato precisato che la professione forense è consentita in forma societaria a società di persone, di capitali o cooperative, iscritte in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni
  • il venire meno di questa condizione costituisce causa di scioglimento della società
  • la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati
  • i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale, i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori
  • resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale
  • l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente
  • è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, pena l’esclusione di diritto del socio
  • la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società
  • le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
La menzionata norma, quindi, diversamente da quanto prevedeva la legge delega nel citato articolo 5 (abrogato), nulla ha precisato circa la natura dell’attività svolta da tali società e del reddito da esse prodotto.
L’articolo 4-bis, infatti, non ha stabilito che l’attività forense esercitata in forma societaria non costituisce attività d’impresa; non ha escluso che la società tra avvocati non sia soggetta alle procedure concorsuali; non ha individuato la natura del reddito prodotto da tali società.
Conseguentemente, nel silenzio della norma, l’Agenzia rispondendo alla istanza di interpello presentata proprio su tale aspetto, ha ritenuto che poiché le società tra avvocati, costituite ai sensi della legge 247/2012, non rappresentano un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto. In altri termini, l’Amministrazione ha ritenuto che l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa.

Del medesimo avviso è stata anche la direzione Legislazione tributaria e Federalismo fiscale del dipartimento delle Finanze, interpellata dall’Agenzia al riguardo, la quale ha evidenziato che per tali società, in mancanza di deroghe espresse, “sembra difficile valorizzare l’elemento oggettivo della professione forense esercitata a discapito dell’elemento soggettivo dello schermo societario”.
 
Nella risoluzione in commento si legge, infatti, che “la società tra avvocati di cui al citato art. 4-bis si discosta (…) dalla precedente società tra avvocati disciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, in quanto, tale ultimo decreto individuava un nuovo modello societario assoggettato a una autonoma disciplina, i cui aspetti di maggior rilievo riguardavano l’oggetto dell’attività, gli obblighi di registrazione, il regime di responsabilità e i rapporti con i clienti, e dove, come precisato con la risoluzione 28 maggio 2003, n. 118/E, il rinvio alle disposizioni che regolano le società in nome collettivo, operava ai soli fini civilistici, in quanto consentiva di determinare le regole di funzionamento del modello organizzativo, mentre ai fini fiscali, per ragioni di coerenza del sistema impositivo, occorreva dare risalto al reale contenuto professionale dell’attività svolta”.

Tali considerazioni hanno portato a concludere, quindi, che anche sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applicano le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d’impresa.

In definitiva, nella risoluzione odierna è stato affermato che una società per azioni, costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato, deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare a Ires il reddito prodotto e a Irap il valore della produzione.
 
 
 
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