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Normativa e prassi

Altre spese sanitarie in precompilata:
ri-stabilite le modalità di utilizzo

Il Garante per la protezione dei dati personali, consultato in via preventiva, ha avallato le scelte dell’Agenzia delle entrate con un proprio provvedimento dello scorso 17 ottobre

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Un folto elenco di nuovi obbligati e nuovi dati relativi alle spese sanitarie 2019 fa ingresso nella dichiarazione precompilata 2020. A individuarli ci ha pensato il ministero dell’Economia e delle finanze con l’articolo 1 del Dm 22 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre scorso (vedi articolo “Dal settore della sanità, nuovi dati a uso e consumo della precompilata”). Ora, con provvedimento del 23 dicembre 2019, l’Agenzia delle entrate definisce le modalità tecniche di utilizzo degli stessi dati, forniti, come per le altre spese sanitarie, tramite il Sistema tessera sanitaria (Sts), in vista dell’elaborazione della precompilata del prossimo anno.

In particolare, a partire dal 2020 neo-interessati alla trasmissione telematica dei dati al Sts, per le prestazioni da loro rese ai contribuenti nell’anno d’imposta precedente, sono gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (ad esempio, fisioterapisti, tecnici ortopedici, dietisti, igienisti dentali, logopedisti, podologi, eccetera) e i biologi. In questo modo la precompilata diviene sempre più completa e i cittadini potranno contare su un maggior numero di informazioni a disposizione in dichiarazione.

Riguardo alle modalità di utilizzo dei dati trasmessi dall’Sts all’Agenzia, avallate dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio provvedimento lo scorso 17 ottobre, sono confermate le stesse procedure delineate con il precedente provvedimento del 6 maggio 2019, emanato in relazione al trattamento delle spese sanitarie e veterinarie. In sostanza, per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, per le spese erogate dai “nuovi” professionisti, non variano sia la procedura di accesso ai dati aggregati, sia quella di consultazione delle informazioni di dettaglio da parte del contribuente.

Come per le altre spese sanitarie, l’opposizione dell’assistito a rendere disponibili all’Agenzia i dati relativi alle spese sanitarie può essere manifestata con la modalità prevista al punto 2.4.2, lettera b), del richiamato provvedimento di maggio, vale a dire:
b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria”.

Tale disposizione si applica con riferimento alle spese sanitarie, relative alle prestazioni erogate dai soggetti neo-individuati, sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di oggi.

Restano, comunque, immutate le regole per opporsi all’utilizzo dei dati in dichiarazione precompilata da parte del contribuente, e cioè scegliendo una delle due modalità:

  • dal 9 febbraio all’8 marzo 2020, accedendo all’area autenticata del sito web Sts, tramite tessera sanitaria Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia (in questo modo, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia per l’elaborazione della precompilata)
  • dal 1° ottobre 2019 al 31 gennaio 2020, comunicando direttamente all’Agenzia delle entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza, il tutto utilizzando l’apposito modello, disponibile sul sito internet dell’Agenzia.
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