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Normativa e prassi

Ammesse all’Art bonus
le liberalità a favore dell’orchestra

Le erogazioni dirette a sostenere l’associazione di musicisti possono accedere al credito d’imposta anche se non è mai stata formulata la domanda di contributi del “Fondo unico per lo spettacolo”

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Un’associazione che programma annualmente la stagione concertistica dei musicisti iscritti, componenti un’orchestra sinfonica, potrà fruire dell’Art bonus in merito alle donazioni ricevute dai privati per il sostegno dell’attività artistica. Considerato anche il parere tecnico acquisito dal ministero delle Cultura, l’agevolazione spetta a tutti gli iscritti al Fondo per lo spettacolo, a prescindere dalla percezione o meno dei contributi. Di conseguenza, quindi, anche i musicisti dell’orchestra associati rientrano a pieno titolo nella misura agevolativa. Il chiarimento è contenuto nella risposta dell’Agenzia n. 542 del 2 novembre 2022.

L'istante, un’associazione senza scopo di lucro, fa sapere di avere un’apposita convenzione con una Fondazione, in base alla quale, a fronte di impegni e obblighi a suo carico, viene data l’autorizzazione ai componenti dell’orchestra di svolgere attività autonoma nella stessa associazione e di utilizzare il teatro. L’istante inoltre rappresenta di non ricevere contributi o sovvenzioni dalla Fonazione e di non aver mai effettuato domanda per ricevere un sostegno dal Fus (Fondo unico per lo spettacolo).

L'Agenzia ricorda la disposizione relativa all’Art bonus (articolo 1 del Dl n. 83/2014) che prevede un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e società, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, teatri centri di produzione teatrale e danza.

Il bonus è riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni da ristrutturare.

A meglio chiarire la portata degli interventi da realizzare con le erogazioni liberali è intervenuta la circolare n. 24/2014. Il documento di prassi, in sintesi, precisa che le donazioni devono essere destinate a:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Dlgs n. 42/2004)
  • strutture nuove o potenziate destinate alle attività nello spettacolo
  • realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Nel caso in esame, l’Agenzia ha acquisito il parere del ministero della Cultura, secondo cui sono ammissibili all’Art bonus tutti i soggetti iscritti al Fus (decreto ministeriale del 27 luglio 2017) a prescindere dall’effettiva percezione di tali fondi. Il legislatore, infatti, ha voluto sostenere tutti i lavoratori che svolgono stabilmente un’attività di spettacolo, a nulla rilevando le eventuali corresponsioni di ulteriori agevolazioni.
In conclusione, l’associazione istante fa parte dei soggetti beneficiari dell’Art bonus e potrà fruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali percepite anche se non ha presentato domanda di accesso al Fus.

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