È questo l'oggetto della risoluzione 161/E del 16 giugno con cui l'agenzia delle Entrate risponde all'interpello di una società che, nel mese di ottobre 2008, ha presentato al ministero delle Attività produttive richiesta per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, concessa con decreto ministeriale nel corso dello stesso mese con nomina di tre commissari straordinari.
Al momento dell'apertura della procedura vengono rilevati debiti Iva - che sarà evidenziato nella dichiarazione modello Iva 74-bis - e per ritenute di acconto su redditi di lavoro dipendente e su compensi, aventi termine di versamento non ancora scaduto alla data di ammissione all'amministrazione straordinaria.
La società chiede chiarimenti, oltre che per applicare correttamente le norme tributarie in materia di Iva e dei sostituti d'imposta, anche per conoscere quale sia la responsabilità, amministrativa e penale, dei commissari straordinari in merito ai versamenti d'imposta.
Queste le indicazioni dell'Agenzia.
Iva
Per quanto riguarda gli adempimenti Iva in caso di amministrazione straordinaria ex "legge Marzano", in assenza di specifiche disposizioni normative, si applicano quelle dettate dall'articolo 74-bis del Dpr 633/1972 in tema di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa e quelle contenute nell'articolo 8, comma 4, del Dpr 322/1998. Pertanto, sarà compito dei commissari straordinari provvedere:
- entro quattro mesi dalla nomina, alla fatturazione e alla registrazione delle operazioni effettuate precedentemente alla data di ammissione alla procedura
- agli adempimenti previsti dalla "legge Iva" per le operazioni effettuate successivamente
- se i termini non sono ancora scaduti, presentare la dichiarazione annuale Iva per l'anno solare precedente entro i termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina
- per le operazioni registrate nella parte dell'anno precedente alla procedura, presentare, sempre entro quattro mesi dalla nomina, il modello Iva 74-bis per l'eventuale insinuazione al passivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Ritenute alla fonte
I commissari straordinari, alla stregua del curatore fallimentare e del commissario liquidatore, dovranno presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) e certificare le ritenute ai soggetti nei confronti dei quali sono state operate. In particolare, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, nei punti 63 e 64 del modello andranno evidenziate le somme erogate dal commissario; relativamente ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, invece, nei punti 37 e 38 dovranno essere distinti gli importi erogati prima dell'apertura della procedura e quelli erogati dal commissario.
Versamenti
Nessun obbligo, in capo ai commissari straordinari, di versare l'Iva relativa alle operazioni effettuate nella parte dell'anno solare anteriore alla data di ammissione alla procedura. All'amministrazione straordinaria ex "legge Marzano", infatti, sono applicabili, se compatibili, le disposizioni previste per le altre procedure concorsuali e, già con la risoluzione ministeriale prot. 383065 del 1985, è stato chiarito che "per le operazioni effettuate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, il curatore è obbligato esclusivamente alla presentazione della dichiarazione Iva senza far seguito al versamento del tributo…"
Ad analoga conclusione giunge l'Agenzia in riferimento alle ritenute operate precedentemente alla data di ammissione della società alla procedura: le somme rappresentano un debito per la società, i commissari non sono tenuti a versarle. Con la puntualizzazione che, per stabilire quando si determina l'insorgenza del debito, occorre far riferimento al momento in cui la ritenuta viene effettuata e non la data in cui la stessa dev'essere versata.
Saranno invece i commissari a rispondere, sia dal punto di vista amministrativo che penale, dell'eventuale omesso pagamento dei debiti di imposta maturati dopo la data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria.