Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Anche se la start-up “cambia idea”
i codici tributo restano gli stessi

Potranno essere utilizzati nella delega di pagamento unificato, applicando le medesime istruzioni di compilazione del modello fornite con il documento di prassi che li ha istituiti

Con la risoluzione 70/E del 16 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha esteso l’ambito applicativo di cinque codici tributo, istituiti attraverso un altro documento di prassi (risoluzione 56/ E del 19 luglio 2016) per versare le somme dovute per la registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative.

In questo lasso di tempo, il Mise, con due distinti decreti ha impartito istruzioni in merito alla predisposizione “elettronica” degli atti modificativi di quelli costitutivi e degli statuti.
 

Pertanto, i codici:
  • 1540” (imposta di registro)
  • 1541” (imposta di registro – sanzione da ravvedimento)
  • 1542” (imposta di bollo)
  • 1543” (imposta di bollo – sanzione da ravvedimento)
  • 1544” (interessi da ravvedimento)  
potranno essere utilizzati in F24 anche per registrare gli atti modificativi di quelli costitutivi e degli statuti, applicando le istruzioni di compilazione del modello fornite al tempo dell’istituzione, vale a dire esponendoli nella sezione “Erario” del modulo di versamento, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”; nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di stipula degli atti.
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