Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Ancora una chance per rivalutare
i beni d’impresa. Ace più appetibile

Tra le disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato, sostegno al tessuto produttivo delle Pmi, cercando nel contempo di riorganizzare accesso al credito e agevolazioni

immagine
Ricco il pacchetto di misure di interesse per le imprese contenute nella legge n. 147/2013 (“Stabilità 2014”). Oltre alle deduzioni Irap per le nuove assunzioni (ne parliamo in un altro intervento), si segnalano, tra le altre, la nuova opportunità di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, il “rafforzamento” dell’Aiuto alla crescita economica, la mutata deducibilità dei beni in leasing, il ripristino dell’Iva agevolata per le cooperative sociali.
 
Aiuto alla crescita economica (commi 137 e 138)
È stata innovata la disciplina dell’Aiuto alla crescita economica (Ace) che, allo scopo di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese mediante capitale proprio, consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio (articolo 1 del Dl n. 201/2011).
Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è dato dall’applicazione di un’aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
L’aliquota, originariamente fissata solo per i primi tre periodi di imposta, viene adesso determinata ex lege per i primi sei. La misura della stessa sarà stabilita con un decreto ministeriale dal settimo periodo d’imposta di applicazione dell’agevolazione.
In sostanza:
  • per il primo triennio di applicazione, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio resta fissata al 3%
  • per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, l’aliquota viene stabilita al 4%
  • per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, l’aliquota sarà del 4,5%
  • per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’aliquota sarà del 4,75%
  • dal settimo periodo di imposta, l’aliquota sarà determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.
Rivalutazioni beni di impresa (commi 140-147)
Viene concessa alle società di capitali e agli enti residenti sottoposti a Ires la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, invece, è prevista un’imposta sostitutiva del 10 per cento.
Per quanto riguarda le modalità di versamento delle imposte sostitutive, è previsto che lo stesso avvenga in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, con possibilità di compensazione:
  • la prima rata va pagata entro il termine del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita
  • le successive rate vanno assolte entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Affrancamento maggiori valori contabili (commi 150-152)
Disposta l’efficacia a regime delle disposizioni in materia di affrancamento fiscale dei maggiori valori contabili emersi in seguito a operazioni straordinarie (articolo 15, commi 10-bis e 10-ter, del Dl 185/2008).
Le imprese coinvolte in operazioni straordinarie (ovvero fusione, scissione e conferimenti d’azienda) hanno la facoltà di affrancare fiscalmente i maggiori valori risultanti, limitatamente alle voci relative all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali, pagando un’imposta sostitutiva in misura pari al 16% e con un riconoscimento fiscale dei maggiori valori che decorre dal secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale è versata l’imposta sostitutiva.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in un’unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l’operazione è effettuata. Per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, il versamento va effettuato entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative.
 
Deducibilità fiscale ai fini Irap e Ires delle rettifiche su crediti (commi 158-161)
Innovata la disciplina del regime Irap e Ires delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti. In particolare modo, i cambiamenti riguardano il regime applicabile a enti creditizi, finanziari e assicurativi. Ai soggetti operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, sarà consentito includere nella base imponibile Irap le perdite e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.
Mutata anche la disciplina della deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio.
In materia di Irap, sono adesso incluse nel calcolo dell’imponibile le rettifiche e le riprese di valore (ovvero il ripristino di valore degli elementi dell’attivo svalutati in precedenti esercizi) nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio e nei quattro successivi.
Criteri analoghi sono individuati per la determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione. Vengono incluse nel calcolo le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Anche in tal caso, è previsto che questi componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.
Modificata, inoltre, la disciplina della deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio, incidendo in particolare sul regime applicabile a enti creditizi, finanziari e assicurativi.
Cambiamenti anche alla disciplina del regime delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite in materia di Ires. È stato, infatti, modificato il regime di deducibilità delle rettifiche di valore sui crediti iscritti in bilancio da parte degli enti creditizi e finanziari. Pertanto, per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo sono deducibili senza il limite, previsto in precedenza, dello 0,30% del valore dei crediti risultanti in bilancio, bensì in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Fanno eccezione le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso, che sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.
 
Deducibilità dei beni concessi in locazione finanziaria (commi 162 e 163)
Pur mantenendo la separazione tra durata civilistica e durata fiscale del contratto di locazione finanziaria, è adesso prevista la possibilità per l’impresa utilizzatrice (nonché per i lavoratori autonomi) che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, di operare la deduzione per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (in luogo dei due terzi previsti dalla legislazione previgente). In caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.
 
Imposta di registro proporzionale per i contratti di leasing di immobili strumentali – Esenzione IPT per il riscatto dei veicoli in leasing (commi 164-166)
Introdotta l’esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione (Ipt), a decorrere dall’1 gennaio 2014, per il riscatto dei veicoli in leasing. A copertura, è prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale (pari al 4%) sulle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di leasing di immobili strumentali. In deroga al principio di alternatività Iva/registro, è inoltre prevista l’applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (nella misura del 4%) sulle cessioni da parte degli utilizzatori di contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali.
 
Regime Iva agevolato per le cooperative sociali (comma 172)
Il provvedimento ripristina l’aliquota Iva ridotta del 4% - anziché del 10% - per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale (numero 41-bis della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972). Contestualmente, però, ne limita la portata. A tal riguardo, infatti, ha stabilito che, in vista della riforma dei regimi Iva agevolati dell’Unione europea previsti dalla direttiva n. 112/2006/Ue, il numero 41-bis non si applica alle cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge n. 381/1991 sulle cooperative sociali.
 
Soppressione di crediti di imposta e agevolazioni fiscali (comma 583)
Eliminati alcuni crediti di imposta e agevolazioni fiscali. In particolare, non è più possibile, per le imprese residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che intraprendono in Italia nuove attività economiche, applicare, per un periodo di tre anni, in alternativa alla normativa tributaria italiana, quella vigente in uno degli Stati membri della Ue (articolo 41 del Dl 78/2010). Soppresse, inoltre, le disposizioni fiscali (restano confermate le agevolazioni amministrative e finanziarie) relative ai distretti produttivi, alle reti di imprese e alle catene di fornitura che consentivano, tra l’altro, di concordare in via preventiva con l’Agenzia delle Entrate, per almeno un triennio, le imposte dirette (articolo 1, comma 368, lettera a, legge n. 266/2005, e articolo 3, commi da 1 a 4, Dl n. 5/2009). Dal 2014 scompare anche il credito d’imposta a favore delle piccole e medie imprese per le assunzioni a tempo pieno e i contratti per attività di ricerca, commissionata a università o enti analoghi (articolo 5 della legge n. 449/1997). Infine, non sarà più possibile escludere dall’imponibile ai fini delle imposte sui redditi le plusvalenze reinvestite in aziende costituite da non più di tre anni (articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del Tuir).


Altri articoli sulla "Stabilità 2014":
La Stabilità riconferma i bonus per ristrutturazioni edilizie e arredi
Aiuto alla proprietà contadina: ripristinate le agevolazioni fiscali
Cuneo fiscale un po' meno pesante. Sconti Irap a chi fa nuove assunzioni
La legge di stabilità per il 2014 ridisegna la fiscalità municipale
Rimborsi da 730 over 4mila euro: ok solo dopo controlli preventivi
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/ancora-chance-rivalutare-beni-dimpresa-ace-piu-appetibile