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Normativa e prassi

Appalti e responsabilità solidale.
Sufficiente l’autocertificazione

Per superare il vincolo, al committente basta anche una dichiarazione sostitutiva dell’appaltatore che attesti di aver regolarmente provveduto a versare l’Iva e le ritenute

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Con la circolare n. 40/E dell'8 ottobre, l’Agenzia - a fronte dell’incertezza interpretativa manifestata dalle associazioni di categoria interessate - fornisce i primi chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del Dl n. 83 del 2012 (“decreto crescita”), che hanno modificato, a decorrere dal 12 agosto 2012, la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.
 
La nuova disposizione, infatti, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.
L’esclusione dalla responsabilità è prevista solo se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da Caf o da professionisti abilitati.
In assenza di tale documentazione, l’articolo 13-ter prevede che sia l’appaltatore che il committente possano sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della stessa.
 
Ciò premesso, con la circolare in commento, l’Agenzia chiarisce due problematiche di rilievo:
  1. per quali contratti di appalto/subappalto trova applicazione la norma in esame
  2. la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’Iva.
 
In merito al primo punto, la circolare precisa che le disposizioni di cui all’articolo 13-ter devono trovare applicazione per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della norma).
Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, l’Agenzia chiarisce che - sulla base dell’articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente - tali adempimenti sono esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che, relativamente ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012.
 
Invece, con riferimento alla seconda criticità, ossia alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’Iva e delle ritenute, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore, la circolare ritiene valida - in alternativa alle asseverazioni prestate dai Caf e dai professionisti abilitati - una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
 
A tale riguardo, la circolare espone in dettaglio gli elementi che tale dichiarazione sostitutiva deve necessariamente contenere:
  • il periodo nel quale l’Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, con indicazione se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta ovvero se è stato applicato il regime dell’Iva per cassa o la disciplina del reverse charge
  • il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale
  • gli estremi dell’F24 con cui sono stati effettuati i versamenti dell’Iva e delle ritenute non scomputate
l’affermazione che l’Iva e le ritenute versate includono quelle riguardanti il contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione è resa.
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