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Normativa e prassi

Apparecchi da intrattenimento:
senza Iva il collaudo di conformità

L’agevolazione va valutata caso per caso, perché la prestazione deve essere connessa all’attività di raccolta delle giocate e non genericamente al rapporto contrattuale tra le parti

Le verifiche obbligatorie di conformità dei sistemi di gioco Vlt e dei relativi giochi effettuate, per specifica disposizione dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da determinati soggetti abilitati, sono esenti da Iva. Si tratta, infatti, di prestazioni di servizi necessarie e indispensabili, visto che senza il superamento del collaudo e la relativa comunicazione da parte dell’Adm di esito positivo della verifica, gli apparecchi sarebbero inutilizzabili.
È quanto afferma, in sintesi, l’Agenzia delle entrate con la risposta 112/2018.
 
A chiedere il chiarimento è una società che opera nel settore del gioco lecito con apparecchi da intrattenimento. Il quesito riguarda gli apparecchi Vlt (Video lottery terminal), che devono essere sottoposti a collaudo prima dell’entrata in funzione. Tale attività, prima effettuata esclusivamente dall’Amministrazione delle dogane tramite il suo partner tecnologico, è ora affidabile anche ad altri soggetti autorizzati.
Per l’istante, i relativi corrispettivi pagati sono esenti da Iva in base all’articolo 10, primo comma, nn. 6) e 9), Dpr 633/1972. Senza la certificazione di conformità, infatti, e la relativa comunicazione delle Dogane, l’offerta del gioco e la raccolta delle giocate non possono avere inizio. Viene inoltre garantita la continua conformità dei sistemi ai livelli prescritti dall’Adm. In definitiva, per l’istante, la prestazione di servizio in questione è necessaria e propedeutica all’attività del concessionario e, di conseguenza, rientra tra le ipotesi di esenzione previste dall’articolo 10.
 
Fondamentalmente in linea con la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, l’Agenzia delle entrate ribadisce che le prestazioni in oggetto rientrano nell’ambito della disposizione di esenzione da Iva di cui all’articolo 10, primo comma, n. 6), Dpr 633/1972.
Ovviamente, però, il riscontro della necessarietà e indispensabilità dei servizi deve essere condotto, con riferimento a ciascun tipo di operazione, in modo concreto e non astratto, non potendo limitarsi a una valutazione complessiva del rapporto contrattuale intercorrente tra fornitore e concessionario.
 
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