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Normativa e prassi

Applicazione imposta di bollo:
a domanda l’Agenzia risponde

Il tributo non è dovuto per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico redatto secondo le regole del Codice dell’amministrazione digitale

Documento

Sono state pubblicate le risposte a due istante di interpello in materia di imposta di bollo: scontano il tributo i contratti stipulati tra una pubblica amministrazione e l’Agenzia industrie difesa, mentre è esente il rilascio di un duplicato informatico di un documento amministrativo informatico. È quanto chiarito nelle risposte 44 e 45 di oggi.
 
Risposta n. 44/2019
Quesito
I contratti stipulati tra una pubblica amministrazione e l’Agenzia industrie difesa (Aid) devono essere assoggettati all’imposta di bollo?
Risposta
La disciplina dell’imposta di bollo è contenuta nel Dpr 642/1972, che tra gli atti esenti include quelli posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Tabella, articolo 16).
Alla luce delle disposizioni che ne hanno previsto l’istituzione (articolo 22, Dlgs 300/1999) e di quanto stabilito dal Dlgs 165/2001 (articolo 1, comma 2), l’Agenzia industrie difesa può essere annoverata tra gli organismi di diritto pubblico e, quindi, essere considerata come una pubblica amministrazione, seppure limitatamente alla propria attività di pubblico interesse.
La ricordata esenzione dall’imposta di bollo è applicabile esclusivamente a soggetti che rivestono la natura di amministrazione dello Stato.
L’Aid, tuttavia, al pari delle altre Agenzie istituite con il Dlgs 300/1999, non può, in assenza di un’apposita previsione normativa, essere considerata un’amministrazione dello Stato ai fini dell’esenzione dall’imposta di bollo.
In conclusione, quindi, il contratto stipulato tra una pubblica amministrazione e l’Aid deve essere assoggettato all’imposta di bollo.
 
Risposta n. 45/2019
Quesito
Il duplicato informatico di un documento amministrativo informatico redatto secondo le regole previste dal Codice dell’amministrazione digitale (Cad) va assoggettato all’imposta di bollo?
Risposta
Dalla lettura della disciplina dell’imposta di bollo dettata dal Dpr 642/1972 emerge che la nozione di “copia” (o duplicato) è giuridicamente e autonomamente definita e la copia conforme rappresenta autonomo presupposto di imposizione rispetto al documento originale. Pertanto, fatte salve le ipotesi espressamente previste dalla legge, le copie conformi devono essere assoggettate all’imposta di bollo (16 euro). In altri termini, il presupposto per l’applicazione dell’imposta di bollo si realizza quando sulle copie è presente la dichiarazione di conformità all’originale redatta da chi rilascia la copia.
 
Per quanto concerne il documento informatico, il Cad prevede espressamente che i relativi duplicati hanno lo stesso valore giuridico, a ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti (articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, e articolo 23-bis, Dlgs 82/2005). Inoltre, anche dal punto di vista tecnico, il duplicato informatico è identico e indistinguibile dall’originale.
 
Da quanto detto, risulta che il presupposto dell’imposta di bollo si realizza solo per le copie informatiche di documenti informatici munite di dichiarazione di conformità all’originale.
Per i duplicati informatici di documenti amministrativi informatici non è, invece, prevista alcuna dichiarazione di conformità all’originale, e, dunque, il rilascio di questi documenti non realizza il presupposto dell’imposta di bollo.
In conclusione, quindi, per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l’imposta di bollo.

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