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Normativa e prassi

Approvata la direttiva in versione recast sulla capital duty (2)

Il Consiglio Ue ha provveduto alla rifusione della direttiva 69/335/CEE sul trattamento fiscale della raccolta di capitali

La direttiva era stata originariamente concepita per armonizzare le imposte sulla raccolta di capitali. In questo contesto l’impatto che la normativa contenuta nella direttiva (2008/7/CE) ha sul nostro ordinamento merita di essere valutato per un confronto.

Approvata la direttiva in versione recast sulla capital duty (1) In particolare uno degli aspetti di rilevo è se il regime fiscale vigente in Italia, ai fini delle imposte indirette, presenti fattispecie conformi o meno alle ipotesi contemplate dalla normativa comunitaria. Dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali alla tassa sui contratti  di borsa, istituita con regio decreto n. 3278 del 30 dicembre 1923 e soggetta ad alcune modifiche che ne hanno limitato l’ambito applicativo.

Le imposte di registro, ipotecarie e catastali 
In primo luogo, con riferimento alla previsione di cui all’articolo 4, che al comma 2 prevede che “le operazioni di ristrutturazione comprendono anche il trasferimento a una società di capitali della totalità dei patrimoni di un’altra società di capitali da essa interamente posseduta”, la modifica in esame non risulta possa apportare stravolgimenti all’impianto normativo dell’imposta di registro.Infatti la fattispecie è riconducibile all’ipotesi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) della Tariffa allegata al testo unico dell’imposta di registro (TUR) che prevede che il “conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi  a singoli rami dell’impresa fatto da una società ad un’altra società esistente o da costituire”, sia soggetto a imposta di registro di 168 euro, dovuta come mero corrispettivo per il servizio reso al contribuente, ed in quanto tale in linea con la previsione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) della direttiva. Per quanto concerne, inoltre, l’abolizione delle imposte indirette diverse dall’Iva sulle operazioni di ristrutturazione societaria prevista dalla normativa comunitaria, il nostro ordinamento risulta in linea con tale obiettivo; infatti la corresponsione dell’imposta di registro in misura fissa, sempre a titolo di corrispettivo per coprire i costi  generali per il servizio di registrazione, risponde alla logica del perseguimento dell’interesse pubblicistico di attribuzione di data certa dell’atto e al soddisfacimento dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici. Con riferimento invece alla fattispecie contemplata dall’articolo 4, comma 1, lettera a) della Tariffa, relativa all’aumento o costituzione del capitale o patrimonio con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, l’assoggettamento a imposta di registro in misura proporzionale è comunque conforme all’ordinamento comunitario, sia con riferimento al testo della direttiva, che a consolidati orientamenti giurisprudenziali. Le operazioni “de quibus”, infatti, scontano regolarmente l’imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura proporzionale, in quanto rientranti nella previsione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), secondo cui “Gli Stati membri possono applicare (…) imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, su conferimento ad una società di capitali, di beni immobili o di aziende commerciali situati nel loro territorio”. Allo stesso modo, con riferimento al conferimento di aziende o rami d’aziende contenenti beni immobili, si confermano le precisazioni contenute nella risoluzione 3 luglio 2001, n. 99 dell’agenzia in cui è affermato che: “l’articolo 4 della tariffa, parte prima, del  testo  unico  dell'imposta di registro al comma 1, lett. a), n. 1, stabilisce che  alla  costituzione  e  all'aumento  del  capitale  sociale con conferimenti di  proprietà  o  diritto reale di godimento su beni immobili si applicano le  stesse  aliquote  previste  dall'articolo 1 per i trasferimenti, aliquote diverse in ragione della natura dei beni trasferiti. L’articolo  4, alla lett. a), n. 3, come modificata dall'articolo 10 della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  stabilisce,  inoltre, che alla costituzione e  all'aumento  del  capitale sociale con conferimento di aziende o di  complessi  aziendali  relativi  a  singoli  rami dell'impresa si applica l'imposta di registro nella misura fissa (…)  Quanto sopra   a  prescindere  dalla  natura  dei  beni  che  fanno  parte dell'azienda conferita  e  dunque anche nel caso di beni immobili, purche' gli stessi facciano  parte  del  "complesso  di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa",  secondo l'articolo  2555  del  codice civile. I  beni,  in  sostanza,  siano  essi  mobili o immobili, devono essere funzionalmente collegati  tra loro dall'imprenditore per la realizzazione dello scopo  produttivo  e  devono  essere  potenzialmente idonei a realizzare un'attivita' d'impresa,  anche  se  il complesso aziendale sia momentaneamente inutilizzato”.    

La tassa sui contratti di borsa
Un ultimo spunto merita, in chiave di confronto tra ordinamento comunitario ed ordinamento fiscale italiano, la tassa sui contratti  di borsa, istituita con regio decreto n. 3278 30 dicembre 1923 e soggetta ad alcune modifiche che ne hanno limitato l’ambito applicativo. In particolare, l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 435 del 21 novembre 1997, ha esentato dalla tassa in esame i contratti aventi ad oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo conclusi in mercati regolamentati, escludendo pertanto dall’ambito applicativo del tributo proprio quelle fattispecie che caratterizzavano lo stesso. La circostanza in esame, in concomitanza con l’ampliamento delle modalità di contrattazione delle transazioni su titoli, al di fuori dei mercati regolamentati, ha creato un forte elemento distorsivo, rendendo meno concorrenziali le transazioni effettuate  al di fuori dei mercati regolamentati.Con l’intento di eliminare tale anomalia, l’articolo 37 del decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007, come convertito dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008, ha disposto la soppressione della tassa sui contratti di borsa, con la conseguente abrogazione dei provvedimenti che ne regolavano l’applicazione, vale a dire il  regio decreto n. 3278 del 1923, il decreto legislativo n. 435 del 1997, ed infine l’articolo 34, quinto comma, del Dpr n. 601 del 1973. In vigenza del tributo, era discutibile la riconducibilità o meno dello stesso alla ipotesi di cui all’ex articolo 12, (ora articolo 6), che dà facoltà agli Stati membri, di applicare tra le altre “a) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no” . L’intervento del legislatore nazionale (tra l’altro volto a rendere più agevole la circolazione di capitali, in ossequio ad istanze sovranazionali) sopisce pertanto il dibattito sulla conformità della tassa sui contratti di borsa all’impianto normativo della capital duty.
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