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Normativa e prassi

Approvate le evoluzioni degli Isa
per il periodo d’imposta 2021

Rappresentano la base di partenza della versione definitiva, che terrà conto dei correttivi necessari per l’adeguamento alla situazione economica generata dalla pandemia

immagine generica Isa

Con il decreto 21 marzo 2022 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 di giovedì 14 aprile (supplemento ordinario n. 15), entrano in vigore, a partire dal periodo d’imposta 2021, 88 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale.
Gli indici in questione rappresentano le evoluzioni di altrettanti Isa approvati con il decreto 24 dicembre 2019; si tratta, nello specifico, di 31 indici afferenti le attività del commercio, 18 relativi alle attività professionali, 24 per l’area dei servizi e 15 per il comparto delle manifatture.
Gli 88 Isa appena approvati, che imprese e professionisti dovranno applicare per la dichiarazione dei redditi 2022, sono, dunque, quelli di terza generazione, dal momento che sono i primi a usufruire del secondo aggiornamento da quando sono stati introdotti nel 2018 (fatta salva l’unica eccezione dello scorso anno relativa all’Isa CG14U - applicabile agli esercenti attività sportive e di intrattenimento – per cui ne è stata anticipata l’evoluzione).

Gli Isa evoluti
Per alcuni degli indici evoluti si conferma la particolarità di possibile utilizzo sia in relazione alle attività prevalenti che complementari, ossia attività che spesso affiancano la principale esercitata dall’impresa. L’elenco comprende gli Isa: CG36U (bar), CG37U (ristoranti), CG44U (alberghi), CG54U (sale da gioco), CG60U (stabilimenti balneari), CD12U (panetterie) e CM85U (tabaccherie).
Confermata anche la modalità con cui è determinato il punteggio di affidabilità calcolato dagli Isa CM06A (commercio di elettrodomestici), CM12U (librerie), CM13U (vendita giornali), CM20U (cartolerie), CM81U (commercio all’ingrosso di combustibili), CM85U (tabaccherie), CG36U (bar), CG37U (ristoranti), CG44U (alberghi), CG54U (sale da gioco), CG60U (stabilimenti balneari), CG83U (gestione di impianti sportivi), CG85U (discoteche), in cui i ricavi da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, sono quelli al netto degli aggi. In tali casi opera, infatti, un meccanismo di neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, che consente di escludere dalla stima i proventi derivanti da tali attività, utilizzando i dati specifici forniti dal contribuente attraverso la compilazione del quadro C dei relativi modelli.
Inoltre, per l’indicatore CM81U (commercio all’ingrosso di combustibili), è previsto che il confronto tra i ricavi dichiarati e quelli stimati debba essere effettuato tenendo conto anche dell’ammontare delle accise rimborsate all’impresa.

Come avviene solitamente, con il decreto in esame sono state approvate anche alcune territorialità specifiche.
Si tratta, in particolare delle:

  1. territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef
  2. territorialità del livello delle quotazioni immobiliari
  3. territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.

L’obiettivo è la differenziazione del Paese sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza della localizzazione sulla determinazione dei ricavi o compensi.

Va ricordato che gli 88 indici sintetici di affidabilità fiscale e le territorialità specifiche sono già stati esaminati dalla Commissione degli esperti (prevista dal Dl 50/2017) che, nella seduta del giorno 17 dicembre 2021, ha espresso il proprio parere favorevole (obbligatorio ma non vincolante), con l’eccezione di 28 voti “favorevoli con riserva”, in attesa di verificare l’impianto delle misure straordinarie in corso di elaborazione per tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.
Su questo tema occorre in realtà evidenziare che gli Isa appena approvati, così come quelli già in vigore, devono essere considerati solamente come base di partenza della versione definitiva che le imprese e i lavoratori autonomi applicheranno in occasione della dichiarazione dei redditi di quest’anno.
Nel prossimo decreto di modifica degli Isa in applicazione per il periodo di imposta 2021 (previsto entro la fine di aprile), infatti, in base a quanto prevede l’articolo 148 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), dovranno essere definiti degli appositi correttivi per tenere conto degli effetti negativi prodotti dalla pandemia, al pari di quanto già avvenuto lo scorso anno con il Dm 30 aprile 2021.
Come si ricorderà, qust’ultimo, aveva individuato una serie di interventi straordinari per adeguare il risultato dell’applicazione degli Isa alle particolari condizioni economiche provocate dal Covid.
In particolare, le modifiche avevano riguardato sia le funzioni di stima degli indicatori elementari di affidabilità (ricavi/compensi per addetto; valore aggiunto per addetto; reddito per addetto) sia le “soglie economiche di riferimento” (durata delle scorte; analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti; copertura delle spese per dipendente) degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

Le cause di esclusione
Un tema di particolare interesse, sul quale conviene soffermarsi, è senz’altro quello delle cause di esclusione dall’applicazione degli Isa.
Con il decreto in commento, oltre alla conferma, per tutti i 175 indici in vigore, dell’esclusione nei confronti dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva, è stata confermata, anche per il periodo d’imposta 2021, l’esclusione nei confronti dei contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019 (i soggetti interessati dalla suddetta causa di esclusione sono comunque tenuti alla presentazione dei relativi modelli Isa per la comunicazione dei dati).
Rispetto allo scorso anno, ovviamente, il confronto dei ricavi o compensi per stabilire se il calo dell’attività ha superato tale soglia, non deve essere effettuato con riferimento all’anno precedente a quello di applicazione degli Isa, ma tra i ricavi o compensi dell’anno 2021 e quelli dell’anno 2019; per stabilire lo stato di difficoltà economica del contribuente, infatti, il confronto non può essere fatto con un anno (il 2020) in cui i riflessi economici negativi causati dalla pandemia sono stati particolarmente acuti, ma va effettuato con un anno considerato “normale”.
Tale misura è stata disposta, anche in questo caso, sulla base di quanto espressamente indicato all’articolo 148 del decreto “Rilancio”, che prevede, infatti, la possibilità di individuare delle cause di esclusione dall’applicazione degli Isa in conseguenza della crisi economica causata dal Covid-19.
Per la verità, detta causa di esclusione era già stata anticipata con il provvedimento di approvazione dei modelli Isa del 31 gennaio di quest’anno (vedi articolo “Indici sintetici di affidabilità: analisi sulle cause di esclusione”), che il decreto in commento ha confermato e formalizzato.
Nel suddetto provvedimento è stato appunto precisato che sono tenuti alla presentazione dei modelli Isa anche i contribuenti che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, hanno esercitato in via prevalente, nel periodo d’imposta 2021, una delle attività economiche per le quali risultano approvati gli Isa e registrato una diminuzione di almeno il 33% ricavi o dei compensi rispetto al periodo d’imposta 2019.
Al riguardo vale la pena ricordare che lo scorso anno rimanevano fuori anche i soggetti che:

  1. avevano aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019
  2. esercitavano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati in un apposito elenco allegato al decreto.

Come fatto osservare però in occasione della pubblicazione del provvedimento di approvazione dei modelli Isa, non è da escludere la possibilità che, a breve, il prossimo decreto che approverà l’integrazione degli Isa possa prevedere, accanto alla causa di esclusione già disposta, anche ulteriori eventuali ipotesi correlate agli effetti del Covid, qualora dalle attività straordinarie di analisi della situazione economica conseguente all’emergenza epidemiologica dovesse emergere, anche per il 2021, il perdurare dello stato di crisi per specifiche categorie economiche.
Sul tema delle cause di esclusione, si può dunque rilevare, in linea generale, la conferma delle ipotesi note ormai da tempo.
Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del DL 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività) e a quelli in precedenza indicati, gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti:

  1. dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro
  2. dei contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari
  3. dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati
  4. delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
  5. delle corporazioni dei piloti di porto, in relazione all’indice CG77U.

La nuova classificazione Ateco
Un’ultima annotazione riguarda la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007 predisposta per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022.
Sebbene la nuova classificazione verrà adottata per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022, come precisato dall’Istat, il decreto del 21 marzo recepisce sin da ora i nuovi codici ai fini dell’applicazione degli Isa, sia di quelli appena approvati che di quelli già in vigore dallo scorso anno.

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