Non c’è spazio per l’art-bonus se la fondazione teatrale, destinataria di somme finalizzate alla ristrutturazione del teatro, non possiede alcuna caratteristica in grado di consentire alla stessa l’assimilazione a un ente o a una istituzione pubblica.
Lo ribadisce l’Agenzia delle entrate con la risposta 48/2019 a un’istanza di interpello, sottolineando la mancanza di tale caratteristica, sia nella costituzione sia nella gestione della fondazione in argomento.
Siamo nell’ambito dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 1 del Dl 83/2014, che riconosce
un credito di imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi pro cultura e spettacolo, nella misura del 65% delle stesse erogazioni.
La norma a cui l’istante chiede di poter accedere, osserva l’Agenzia, pone dei paletti sia dal lato soggettivo che da quello oggettivo.
Innanzitutto, le erogazioni devono avere come obiettivo:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio – Dlgs 42/2004), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo
- effettuazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Ciò che conta, quindi, è il requisito dell’“appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, requisito che, in alcuni casi, si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, anche dal ricorrere di altre caratteristiche del destinatario delle erogazioni, come precisato nella risoluzione 136/2017 (vedi “Ok all’art bonus se la fondazione è un luogo di cultura pubblica”).
Nel caso all’esame, l’istante è una fondazione privata che insieme a un ente pubblico ha costituito una fondazione teatrale finalizzata al recupero e alla valorizzazione di un teatro privato. La sua richiesta è l’applicazione dell’“art-bonus” sulle somme dalla stessa versate a tali scopi.
L’Agenzia, per quanto premesso e, in particolare, per la natura privata della fondazione teatrale, ha escluso tale possibilità, confortata anche dal parere (chiesto e ricevuto) del competente ministero dei Beni e delle Attività culturali.