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Normativa e prassi

Ascensore esterno all’edificio.
Spesa ammessa al Superbonus

In linea con la prassi, se l’intervento presenta le caratteristiche tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche è agevolabile anche in assenza di disabili

ascensore

Le spese sostenute da un condominio per l’installazione e la messa in opera di un ascensore posizionato all’esterno dell’edificiooggetto di lavori di efficienza energetica, sono ammesse al Superbonus, rientrando l’intervento fra quelli finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche. È la conclusione della risposta n. 580 del 1 dicembre 2022 dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia dopo aver delineato la normativa sul Superbonus ricorda, per quanto riguarda il caso in esame, i chiarimenti della circolare n. 23/2022. 

In sintesi il documento di prassi ha precisato che tra i lavori ''trainati'' dagli interventi di efficienza energetica sono inclusi quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche relativi ad ascensori e montacarichi e alla realizzazione di ogni strumento che tramite la tecnologia favorisca la mobilità interna ed esterna all’abitazione per i portatori di handicap grave o per le persone di età superiore a 65 anni.

La stessa circolare ha poi precisato che nell’ambito di interventi di ristrutturazioni edilizia, la detrazione sulle barriere architettoniche spetta anche in assenza di disabili, o di over 65, nell’immobile oggetto dei lavori.

Chiaramente per l’applicazione del Superbonus, è necessario che l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche (trainato) sia effettuato congiuntamente agli interventi di efficienza energetica dell’immobile (trainanti) e che venga conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o la classe energetica più alta, da asseverare tramite Ape.
In conclusione l’Agenzia ritiene che, in presenza di tutte le condizioni indicate dalla normativa, il credito d’imposta spetti anche per le installazioni esterne all’edificio da ristrutturare a patto che siano rispettate tutte le caratteristiche tecniche (decreto ministeriale n. 236/1989) in base alle quali l’intervento si può ritenere finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche.

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