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Normativa e prassi

Assegni per docenze esenti da Irpef,
non escludono il “regime impatriati”

La durata del periodo di godimento delle agevolazioni è calcolata a partire dal periodo d'imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente acquisirà la residenza fiscale in Italia

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La percezione, da parte di docenti e ricercatori rientrati in Italia, degli assegni di ricerca esenti da Irpef non preclude l’applicazione delle misure sul rientro dei cervelli. In tal caso la tassazione agevolata decorre dal periodo di imposta in cui il ricercatore è rientrato o ha fatto ingresso in Italia, acquisendo anche la residenza.

Con il principio di diritto n. 8 del 21 aprile 2023, l’Agenzia fornisce delle precisazioni sul regime che prevede la detassazione del 90% dei redditi di docenti e ricercatori che rientrano in Italia, con l’acquisizione della residenza, dopo aver trascorso un periodo di almeno due anni all’estero (articolo 44 del Dl n. 78/2010).

Il chiarimento, nel dettaglio, riguarda i casi di conferimento, da parte delle università, di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, esenti dalla tassazione Irpef (articolo 22 della legge n. 240/2010).
L’Agenzia rileva che le università, secondo quanto stabilito dall‘articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 potevano stipulare contratti triennali ai candidati, come professori o medici, in possesso di determinati fra cui abilitazioni scientifiche per professore di prima o seconda fascia o che hanno percepito assegni di ricerca per almeno tre anni anche non consecutivi, inclusi quelli esenti da Irpef.
Per tali contratti la percezione degli assegni in questione (esenti da Irpef), in occasione dell'ingresso o del rientro in Italia prima della successiva assunzione, può rappresentare uno dei requisiti propedeutici alla stipula dei contratti di ricerca e docenza rientranti nel regime del rientro dei cervelli.

Secondo l’Agenzia quindi il fatto che gli assegni siano esenti da Irpef non è un ostacolo alla fruizione dei benefici per i ricercatori impatriati, previsto dall'articolo 44 del Dl n. 78/2010. In tal caso la durata del periodo a tassazione agevolata sarà calcolato a partire dal periodo d'imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia che, nel caso specifico, deve essere in connessione con l'avvio dello stesso assegno di ricerca esentato dall’Irpef.

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