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Normativa e prassi

Assicurazioni, contributo regionale detraibile anche dai non residenti

Il versamento alla Cassa antincendi, esteso alle imprese Ue operanti in Trentino, si scala dall’imposta dovuta

azienda trentina
Le società di assicurazione contro i rischi di incendio che operano nel Trentino Alto Adige in libera prestazione di servizi, ma che hanno sede legale in un altro Stato dell’Unione europea, sono tenute a versare alla Cassa regionale antincendi il contributo a carico degli assicuratori per i contratti relativi ai beni ubicati nella Regione (legge regionale n. 24/1954).
 
L’importo del contributo può essere detratto dall’imposta per le assicurazioni, come previsto dall’articolo 32, comma 3, della legge 1216/1961: “Nei confronti degli assicuratori contro i rischi dell’incendio, operanti nella regione Trentino-Alto-Adige, è ammesso in detrazione dall’imposta dovuta per le assicurazioni di cui al comma 1 l’importo del contributo annualmente corrisposto dagli stessi alla Cassa regionale antincendi (…)”. Una soluzione interpretativa volta a escludere la detrazione per le società assicuratrici operanti in regime di libertà di prestazione di servizi – precisa l’Agenzia - contrasterebbe con i principi comunitari di libera circolazione e concorrenza delle imprese.
 
E’, in sintesi, il chiarimento fornito con la risoluzione n. 86/E del 31 marzo, in risposta all’interpello presentato da una società allo scopo di sapere se il contributo a favore della Cassa regionale antincendi vada corrisposto anche dall’impresa residente in altro Stato comunitario e operante in Trentino in regime di libera prestazione di servizi, se lo stesso sia detraibile e con quali modalità.
 
Per quanto riguarda il primo quesito, destinatari della norma istitutiva del contributo regionale (articolo 32 della legge regionale 24/1954) sono tutte le società che concludono contratti finalizzati ad assicurare beni situati nel Trentino. Sono obbligate al versamento anche le imprese con sede legale in altro Stato della Comunità europea e che operano in Trentino in regime di libertà di prestazione di servizi. Con questo specifico sistema, un’impresa di assicurazioni può assicurare un rischio ubicato in un altro Stato, senza avvalersi di un proprio stabilimento. Sono esonerate dal contributo – come specificato dalla stessa Regione autonoma del Trentino Alto Adige – le sole imprese “che non hanno agenzie nella Regione o non abbiano comunque assunto contratti di assicurazione incendio, o degli altri rischi connessi, per beni situati nel medesimo territorio regionale”.
 
Circa le modalità operative della detrazione, l’Agenzia fa presente che va riferita ai versamenti mensili da effettuare nei mesi successivi a quello in cui è stato pagato il contributo. Nel caso in esame, la società dovrà esibire all’ufficio di Roma 6 la comunicazione rilasciata dall’ente territoriale con l’importo del contributo da versare e la quietanza dell’avvenuto pagamento. Secondo quanto previsto dall’articolo 4-bis, comma 5, della legge 1216/1961, infatti, il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio delle Entrate la denuncia dei premi incassati nel mese precedente e contestualmente corrispondere l’imposta dovuta.
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