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Normativa e prassi

Le attestazioni rilasciate ai medici
viaggiano con l’imposta di bollo

La risposta è nella norma: l’articolo 4 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972 include tra gli atti e i documenti tassati fin dall'origine quelli consegnati a coloro che ne abbiano fatto richiesta

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Le attestazioni rilasciate dall’azienda su richiesta del medico, necessarie allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata ad accertare il diritto del medico interessato a percepire l'indennizzo dei giorni di assenza dal servizio dovuti a isolamento domiciliare per Covid, da parte della compagnia assicurativa con cui il medico ha stipulato volontariamente il contratto di assicurazione, scontano l’imposta di Bollo nella misura di 16 euro per foglio. Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 329 dell'11 maggio 2021.

A sollevare il dubbio è un’impresa che rappresenta che alcuni medici convenzionati "hanno la necessità di produrre alle compagnie assicuratrici presso le quali hanno aperto sinistri connessi ad infortuni occorsi nell'esercizio dell'attività professionale (isolamento domiciliare Covid) le attestazioni necessarie allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata ad appurare il diritto degli interessati a percepire l'indennizzo dei giorni di assenza dal servizio dovuti al riferito isolamento domiciliare".

L’istante fa presente che nella documentazione che i medici devono produrre l'azienda deve attestare di intrattenere/aver intrattenuto con i medici infortunati un rapporto convenzionale di natura professionale, il periodo di assenza dal servizio per infortunio, le ore assegnate e non effettuate nel periodo di assenza, l'assegnazione dei turni ad altro sanitario con l'indicazione del nominativo.

Alla richiesta dell’istante che chiede se tali attestazioni siano assoggettate o meno al Bollo, l’Agenzia chiarisce che la chiave normativa che apre la soluzione al quesito è l’articolo 4 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972. Tale disposizione, nell'individuare gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine, include anche gli “atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) e delle unità sanitarie locali (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta”. Questa tipologia di atti sconta l'imposta di bollo, nella misura di 16 euro per ogni foglio.
L’Agenzia ritiene, pertanto, che tale disposizione va applicata anche al caso in esame in cui l’azienda rilascia al medico che ne ha fatto richiesta un atto necessario allo svolgimento dell'istruttoria volta ad appurare il diritto dello stesso a percepire l'indennizzo dalla compagnia assicurativa con cui ha volontariamente stipulato il contratto di assicurazione.

Di conseguenza, va esclusa l’applicazione dell’articolo 26 dell'allegato A, Tariffa Parte II, al Dpr n. 642/1972, che prospettava l’istante, in base a cui, invece, sono soggetti a Bollo solo in caso d’uso documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni.

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