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Normativa e prassi

Atti con registro eccedente:
notaio estraneo al rimborso

Il pubblico ufficiale è sì il responsabile d’imposta, ma il protagonista del rapporto è il cliente, l’unico con facoltà di chiedere la restituzione di quanto pagato in più

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Per le somme versate in eccesso in sede di registrazione di atti rogati, la titolarità alla presentazione dell’istanza di rimborso è unicamente in capo alle parti contraenti e non anche in capo al notaio che nulla potrà vantare nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, poiché estraneo al rapporto tributario.
È questo il principio che emerge dalla risoluzione n. 90/E dell’11 dicembre, con la quale l’Agenzia delle Entrate affronta la questione dell’estraneità del notaio al rapporto tributario e la conseguente esclusione della titolarità del diritto al rimborso da parte del pubblico ufficiale rogante.
 
Il documento di prassi nasce dalla risposta a un’istanza di consulenza giuridica in cui viene rappresentato il caso di alcuni notai che hanno chiesto all’Agenzia delle Entrate le modalità di recupero (mediante istanza di rimborso sulla base di quanto previsto dall’articolo 77 del Dpr 131/1986 oppure attraverso la “compensazione”, ai sensi dell’articolo 3-ter del Dlgs 463/1997) delle imposte di registro non dovute in virtù dei chiarimenti forniti – in tema di assoggettabilità all’imposta di registro degli atti che contengono più disposizioni – dalla circolare n. 44/2011.
 
La risoluzione affronta, in via preliminare, la valenza dei documenti emanati dall’Amministrazione finanziaria, chiarendo che alle circolari dell’Agenzia delle Entrate, per la loro natura di mera interpretazione di una norma di legge, non può essere riconosciuta alcuna efficacia esterna, in quanto le stesse costituiscono lo strumento mediante il quale l’Amministrazione fornisce indicazioni in ordine alle modalità operative che dovranno seguire in futuro i propri uffici.
Ne consegue che i documenti di prassi sono del tutto inidonei a incidere sul rapporto tributario e, pertanto, l’eventuale spettanza del diritto al rimborso consegue unicamente al versamento, in sede di autoliquidazione, di un’imposta che il contribuente non avrebbe dovuto versare e non al fatto che successivamente è intervenuta la circolare n. 44/2011.
 
L’Agenzia precisa, inoltre, che non può applicarsi al caso concreto la disposizione contenuta nell’articolo 3-ter, ultimo comma, del Dlgs 463/1997, secondo cui “Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria”.
Con tale norma il legislatore ha, infatti, inteso estendere l’istituto della compensazione, introdotto dal Dlgs 241/1997, anche a favore dei notai con riferimento alle somme versate in eccesso per mero errore in fase di autoliquidazione, che possono essere compensate con le imposte dovute per atti di data posteriore.
L’ambito di operatività della compensazione di cui al richiamato articolo 3-ter è, quindi, circoscritto alle eccedenze di pagamento evidenziate in modo automatico dal sistema informativo che consente, quindi, agli uffici di sapere se le imposte autoliquidate si discostano in eccesso o in difetto rispetto a quelle effettivamente dovute; pertanto, una volta terminata questa fase, non è più ammessa la possibilità per i notai di compensare quanto versato in più.
 
Il documento di prassi nega, poi, la legittimazione del notaio rogante a richiedere il rimborso, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 77 del Dpr 131/1986.
Al riguardo, mentre la giurisprudenza più risalente riteneva che il notaio, in quanto coobbligato solidale al pagamento dell'imposta, fosse pienamente legittimato a presentare l’istanza di rimborso per le somme versate in eccesso in sede di registrazione di atti rogati (cfr Cassazione, n. 637/1967), le pronunce più recenti della Corte suprema statuiscono che la disciplina dell’imposta di registro individua, quali soggetti passivi in senso stretto, solo le parti contraenti che, in quanto tali, sono obbligate a corrispondere l’imposta.
 
Quest’ultimo orientamento trova la sua ragion d’essere proprio nell’articolo 77, comma 1, del Dpr 131/1986, il quale, nel disciplinare i termini decadenziali dell’azione del contribuente, circoscrive la platea dei soggetti legittimati a chiedere il rimborso dell’imposta al contribuente e al soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata.
 
Il citato principio è stato confermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 9440 del 6 maggio 2005, la quale precisa che “il notaio rogante - pur obbligato a richiedere la registrazione dell'atto e pur obbligato a pagare l'imposta principale in solido con le parti nel cui interesse è richiesta la registrazione - resta estraneo al rapporto tributario, in quanto è solo un responsabile d'imposta, quale soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni, riferibili esclusivamente ad altri”.
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