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Normativa e prassi

Atti relativi al servizio ipotecario:
i codici per pagare i tributi pretesi

Devono essere riportati nella sezione “Erario” del modello di versamento unitario, esclusivamente in corrispondenza delle cifre evidenziate nella colonna “importi a debito versati”

Dopo il provvedimento del 26 giugno scorso che ha esteso l’utilizzo dell’F24 ai pagamenti delle somme richieste con avvisi di liquidazione e atti di contestazione e irrogazione di sanzioni per operazioni riguardanti la pubblicità immobiliare (vedi articolo “Nel modello di versamento unitario entrano anche le pretese ipotecarie”), con la risoluzione 48/E del 2 luglio 2018 arrivano i relativi codici tributo e le indicazioni per la corretta compilazione del modello:
- T020 – Imposta di bollo (avviso di liquidazione)
- T021 – Imposta ipotecaria (avviso di liquidazione)
- T022 – Tassa ipotecaria (avviso di liquidazione)
- T023 – Sanzione articolo 16, Dlgs 472/1997 (atto di contestazione e irrogazione sanzioni). 

Per versare le spese di notifica, è sempre valido il codice tributo 806T, già in vigore.
 
I codici ora istituiti vanno indicati nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme esposte nella colonna “importi a debito versati”.
I dati da riportare nei campi “codice atto” e “anno di riferimento” devono essere prelevati dall’atto notificato.
 
La risoluzione ricorda, infine, che nulla cambia per le somme richieste con avvisi di liquidazione a notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione e altri ufficiali pubblici, per gli atti dagli stessi redatti, ricevuti o autenticati: vanno ancora pagate telematicamente secondo le modalità disposte dal Dm 13 dicembre 2000.
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