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Normativa e prassi

Attività agricole connesse senza Iva,
trattamento fiscale ancora immutato

Essendo rimasto sostanzialmente cristallizzato il contesto normativo di riferimento, i principi contenuti nelle risoluzioni n. 65/2012 e n. 6/1997 sono tuttora validi e applicabili

pomodori

Lo svolgimento di attività agricole connesse, svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci, non dà luogo ad altre operazioni imponibili, oltre alle cessioni di beni dai soci all’ente e dall’ente ai terzi. La conferma arriva dall’Agenzia delle entrate, con la consulenza giuridica n. 2 del 25 gennaio 2022, la quale, in sostanza, ribadisce che le stesse non assumono la rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese dall’ente ai soci, ma rappresentano una fase della commercializzazione svolta per conto di questi.

Il nuovo intervento dell’Amministrazione sull’argomento è stato sollecitato da un’associazione, la quale, riguardo alle accennate attività, chiede se siano ancora attuali i chiarimenti contenuti nelle risoluzioni n. 65/2012 e n. 6/1997, indipendentemente dalla "forma" che possono assumere le differenti clausole “commerciali”, le quali ruotano intorno al momento della quantificazione del corrispettivo del bene ceduto (articolo 1, comma 2, Dlgs n. 228/2001). Nel caso specifico, si tratta di cereali che subiscono differenti manipolazioni, a seconda del loro “stato” (più o meno essiccati) all’atto della cessione, prima di essere commercializzati.

L’Agenzia delle entrate osserva che tra cooperative agricole e soci esiste una “continuità”, per effetto della quale, nell’ambito della vendita dei prodotti agricoli conferiti, le attività connesse non assumono la rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese ai soci, ma rappresentano una fase dell’attività di commercializzazione svolta dalla cooperativa per conto dei soci.

Un’interpretazione, questa, che era stata già fornita dall’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 6/1997, con la quale aveva affermato che le attività di manipolazione e trasformazione svolte dalle cooperative sui prodotti agricoli dei soci costituiscono “un quid strettamente funzionale e quasi inautonomo rispetto all’attività principale di vendita da parte delle cooperative agricole per conto dei soci produttori”. Interpretazione confermata, poi, con la risoluzione n. 65/2012, in cui si legge che “lo svolgimento di un'attività agricola connessa da parte di una cooperativa (o da parte di un consorzio) che commercializza i prodotti dei soci non dia luogo ad operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci all'ente e dall'ente ai terzi”.

Non essendo sostanzialmente mutato il contesto normativo di riferimento, in continuità e a conferma dei chiarimenti resi con i richiamati documenti di prassi, l’Agenzia quindi ribadisce che lo svolgimento di un'attività agricola connessa da parte di una cooperativa (o da parte di un consorzio) che commercializza i prodotti dei soci non dà luogo a operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci all'ente e dall'ente ai terzi. Tale principio proviene da lontano, aggiunge, e va ovviamente coniugato con le nuove consuetudini amministrative e/o commerciali, con esso non incompatibili e finché le attività svolte dalla cooperativa sui prodotti agricoli dei soci siano da ritenersi connesse.

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