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Normativa e prassi

Attività non istituzionale? Niente immunità fiscale

I servizi bancari resi al personale Usa in Italia sono attività privatistiche e assolvono tutte le imposte

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Nessuna istituzionalità della prestazione, nessuna immunità fiscale. I servizi bancari e finanziari forniti da una banca straniera al personale dipendente delle forze Nato, attraverso strutture appositamente create dal dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America presso le proprie basi in Italia, hanno rilevanza fiscale. Si tratta, infatti, di attività aventi natura privatistica e non tese all'espletamento di funzioni istituzionali. Inoltre, nell'eventuale impossibilità di individuare una stabile organizzazione in capo alle suddette strutture, tutti i redditi conseguiti dalle stesse, sono imputabili alla banca.

È, in estrema sintesi, l'articolato chiarimento contenuto nella risoluzione n. 141/E del 10 aprile che, attraverso un'analisi dettagliata di norme, trattati internazionali e decisioni giurisprudenziali, non coincide con la soluzione interpretativa proposta dall'istante.

In sostanza, l'Istituito di credito straniero (Alfa) collaborerà con l'Amministrazione della difesa Usa (Dod) offrendo la propria esperienza organizzativa, al fine di regolare i rapporti giuridici che sopraggiungeranno nello svolgimento dell'attività bancaria delle strutture (Omega). L'interpellante Alfa fa presente di agire esclusivamente in qualità di agente con e, in alcuni casi, senza rappresentanza, che Dod assumerà in toto, per conto delle Omega, i rischi e i vantaggi imprenditoriali dell'operazione e l'unico beneficio che ne trarrà riguarderà la promozione della propria immagine.
Stante la descrizione dei rapporti, Alfa ritiene di poter godere dell'estensione dell'immunità fiscale concessa agli enti statali, parastatali o privati che agiscono all'interno delle basi militari Nato prevista dall'Accordo Quadro - "Protocollo d'intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America relativo alle istallazioni/infrastrutture concesse alle forze statunitensi in Italia". In più, a proprio favore, ci sarebbe il fatto che i redditi conseguiti da Dod attraverso l'attività di Omega, a prescindere dalla possibilità di una configurazione delle stesse come stabile organizzazione di Alfa, non sarebbero imponibili perché ottenuti da un Organismo immune dalla potestà impositiva dello Stato italiano. Pertanto, tutte le operazioni dovrebbero avvenire in regime di non imponibilità sia ai fini Iva che delle imposte sui redditi.

Per l'Agenzia, le due questioni vanno rivisitate considerando che, innanzitutto, la disciplina dell'immunità assoluta di uno Stato sovrano dalle giurisdizioni civile e fiscale è stata superata dall'introduzione del principio di "immunità ristretta o relativa", recepito anche dagli Stati Uniti nel lontano 1976, secondo cui il "privilegio" è riservato esclusivamente alle attività relative all'espletamento di funzioni istituzionali e non a quelle, come nel caso in esame, di natura privatistica.
Stabilita l'imponibilità dei redditi derivanti dalla prestazione dei servizi bancari, la questione si sposta sull'individuazione del soggetto passivo.
A questo proposito i tecnici dell'Agenzia ribadiscono che, nonostante Alfa riferisca che le Omega sono un organo di Dod e che il suo compito è di interagire esclusivamente con il dipartimento della Difesa Usa in qualità di agente senza rappresentanza e di conseguenza gli eventuali effetti fiscali ricadrebbero sul mandante (DoD), nello stesso tempo dal contratto si rileva una certa autonomia delle Omega tant'è vero che Alfa nel rapporto con le stesse agisce "con rappresentanza".

In pratica, nonostante i servizi bancari resi dalle Omega siano quasi completamente controllati da Dod, sembra impossibile imputare allo stesso dipartimento tutta l'attività svolta dalle strutture.
A prescindere, poi, dall'attribuzione della qualifica di stabile organizzazione alle Omega, non accertabile in sede di interpello, i redditi eventualmente derivanti dallo svolgimento, da parte delle Omega di attività bancaria saranno imponibili in capo alla banca straniera che è da ritenere stabile organizzazione.

Anche per l'Iva, il beneficio della non imponibilità è riconosciuto soltanto alle operazioni necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali. Pertanto, nel caso specifico, non esistendo le condizioni soggettive (riconducibilità delle operazioni a DoD), né quelle oggettive (connessione funzionale tra le prestazioni delle Omega e le attività militari della Nato in Italia), l'imposta andrà assolta.
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