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Normativa e prassi

Attuazione della cooperazione
e collaborazione rafforzata

Affidate alle articolazioni territoriali dell’Agenzia nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della stabile organizzazione le attività relative all’accertamento e alla definizione delle imposte dovute

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L’ufficio Adempimento collaborativo della direzione centrale Grandi contribuenti è competente in via esclusiva per la ricezione dell’istanza di accesso alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata e della relativa documentazione, per l’istruttoria relativa alla valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché per la conseguente determinazione dei redditi a essa imputabili e della base imponibile ai fini Iva.
Invece, per le attività relative all’accertamento e alla definizione delle imposte dovute dalla stabile organizzazione sulla base dei redditi e delle operazioni rilevanti ai fini Iva a essa imputabili, la competenza è affidata alle articolazioni territoriali dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della stabile organizzazione eventualmente individuata nel territorio nazionale.
 
A disporre tali regole, il provvedimento 16 aprile 2019, che definisce le modalità di applicazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, disegnata dall’articolo 1-bis, comma 13, del decreto legge 50/2017.
La disciplina è rivolta alle società e agli enti di ogni tipo, non residenti in Italia, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto di imprese ausiliarie, appartenenti al medesimo gruppo societario.
Le imprese che ravvisino la possibilità che l’attività esercitata in Italia costituisca una stabile organizzazione possono presentare istanza per l’individuazione della sua sussistenza o meno e, in caso positivo, per la determinazione dei redditi a essa imputabili e della base imponibile ai fini Iva.
 
La domanda di accesso alla procedura è redatta utilizzando il modello “Istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata”, disponibile sul sito dell'Agenzia, e presentata in via telematica attraverso Pec all’indirizzo riportato nelle istruzioni per la compilazione del modello ovvero, per i soggetti non residenti privi di Pec, per posta elettronica ordinaria, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata direttamente all’Ufficio Adempimento collaborativo dell’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Grandi Contribuenti, Settore Strategie per la compliance e per l’attrazione degli investimenti, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.
 
Attraverso la procedura, tali società possono definire i debiti tributari dell’eventuale stabile organizzazione presente in Italia. In particolare, i soggetti interessati possono chiedere all’Agenzia una valutazione circa la sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione.
Qualora ne constati la sussistenza, l’Agenzia, per i periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, trasmette alla società un invito per definire, in contraddittorio, i debiti tributari della stabile organizzazione.
Nei confronti delle società che, versando le somme dovute in base all’accertamento con adesione, decidono di estinguere i debiti tributari della stabile organizzazione relativi ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà.
Le stesse, inoltre, a prescindere dall’ammontare del volume di affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono, in presenza degli altri requisiti di legge, accedere al regime dell’adempimento collaborativo.

Non possono avvalersi della nuova procedura le società che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali, purché tali attività di controllo e tali procedimenti abbiano a oggetto la configurazione nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione dell’impresa estera.

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