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Normativa e prassi

Auto disabili. Non c’è elusione se l’erede vende prima dei due anni

La cessione “anticipata” del veicolo acquistato con Iva al 4% non comporta l’integrazione dell’imposta

automobile
Chi riceve in eredità un’automobile comperata beneficiando dell’agevolazione Iva riservata ai disabili, può rivendere il mezzo, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, senza per questo dover integrare la differenza di imposta, come previsto Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 37, legge 296/2006).
Così risponde l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 136/E del 28 maggio, al dubbio di un contribuente al quale la mamma defunta ha lasciato una vettura acquistata con l’aliquota ridotta al 4% in quanto portatrice di handicap.
 
Sotto esame l’applicazione della norma introdotta dalla Finanziaria 2007, che pone alcuni limiti al beneficio fiscale riservato ai disabili, i quali possono comperare l’auto con l’Iva al 4% anziché al 20. La ratio della norma è chiaramente antielusiva.
Per evitare, infatti, che si usufruisca di tale agevolazione impropriamente, o meglio, che il fine vero della spesa effettuata sia il passaggio di proprietà del veicolo ad altro soggetto diverso dal disabile e non nelle condizioni, quindi, di poter usufruire dello sconto d’imposta, il comma 37 stabilisce che “in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse”.
 
Esaminato l’articolo, nessuna incertezza e accordo pieno con l’istante nella risposta fornita dall’Amministrazione all’interpello. L’auto fu a suo tempo acquistata senza alcun fine elusivo, ma per essere effettivamente utilizzata dalla madre disabile.
 
Innanzi tutto, il trasferimento della proprietà del veicolo all’erede è avvenuto non per volontà dell’acquirente, ma a seguito dell’evento luttuoso, mentre il comma 37 può trovare applicazione solo in riferimento a passaggi che avvengono inter vivos.
Anche la successiva rivendita da parte dell’erede non rientra nell’ambito della disposizione antielusiva che pone condizioni alla cessione anticipata effettuata da parte dell’acquirente stesso, circostanza non riscontrabile nel caso descritto.
 
In conclusione, nell’ipotesi esaminata, mancano i presupposti per ritenere che l’acquisto sia stato effettuato per fini elusivi da parte del soggetto disabile e dal suo erede; quest’ultimo potrà cedere il mezzo senza integrare l’Iva.
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