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Normativa e prassi

Auto Ue: i diversi percorsi per l'immatricolazione

Istruzioni particolareggiate sulla procedura introdotta per contrastare le frodi carosello

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Gli adempimenti necessari per l'immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli di provenienza comunitaria. E' l'oggetto della circolare n. 52/E del 30 luglio, con la quale l'agenzia delle Entrate "ad integrazione dei documenti di prassi già emanati (cfr. Risoluzione n. 172/E del 24 aprile 2008; Circolare n. 14/E del 26 febbraio 2008; Circolare n. 64/E del 30 novembre 2007)" fornisce risposta a diversi quesiti posti dagli uffici locali, alla luce delle norme introdotte con il collegato alla Finanziaria 2007 (Dl 262/2006) al fine di contrastare le frodi Iva nel settore auto (le cosiddette frodi carosello).

Si ricorda che il Dl 262/2006 ha previsto una procedura che condiziona l'immatricolazione o la voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi e usati, oggetto di acquisto intracomunitario, alla contestuale presentazione di copia dell'apposito modello "F24 Iva immatricolazione auto Ue" dal quale risulti, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l'ammontare dell'Iva assolta dal cedente in occasione della prima cessione nel territorio dello Stato. Per i mezzi di trasporto, oggetto d'importazione, l'immatricolazione è, invece, subordinata alla presentazione di certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'Iva.

Acquisto di un veicolo per uso proprio da parte di un soggetto non rivenditore abituale
Con riferimento alle ipotesi di acquisto intracomunitario di un veicolo per uso proprio da parte di un soggetto passivo Iva nel territorio dello Stato, non rivenditore abituale di mezzi di trasporto, l'Amministrazione finanziaria precisa che la procedura prevista dall'articolo 1, comma 9, del Dl 262/2006 non trova applicazione.
I soggetti passivi non rivenditori, pertanto, ai fini dell'immatricolazione dei veicoli non saranno tenuti a effettuare il versamento dell'imposta mediante "F24 Iva immatricolazione auto Ue", non essendo l'acquisto intracomunitario finalizzato a una successiva cessione nel mercato del mezzo di trasporto.

Tale esclusione, precisa l'Agenzia, è coerente con la ratio della disciplina prevista dal decreto legge che, allo scopo di contrastare efficacemente le frodi Iva nel settore, introduce l'obbligo del materiale versamento dell'imposta a carico degli operatori commerciali del settore auto (soggetti d'imposta rivenditori abituali di mezzi di trasporto) all'atto della prima cessione interna successiva all'acquisto intracomunitario.

In proposito, l'Amministrazione chiarisce che l'esclusione dalla procedura di immatricolazione non deroga agli adempimenti connessi all'acquisto intracomunitario e, pertanto, "In base al principio generale della tassazione nello Stato di destinazione, l'acquirente soggetto passivo d'imposta nazionale, indipendentemente dal fatto che sia rivenditore abituale o meno, ha l'obbligo di assolvere l'Iva sull'acquisto in Italia mediante integrazione della fattura o altro documento emesso dal cedente comunitario ed annotazione dell'operazione nel registro delle cessioni ed in quello degli acquisti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331. L'operatore italiano si rende, in tal modo, debitore dell'imposta relativa all'acquisto, con la possibilità di detrarre la stessa nei limiti previsti dagli articoli 19 e seguenti del D. P. R. 26 ottobre 1972 n. 633 indipendentemente dal trattamento IVA applicato all'operazione dal cedente comunitario".

Sotto il profilo degli adempimenti, inoltre, l'Agenzia rammenta che l'acquirente è, comunque, tenuto a effettuare la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario prevista dal comma 378 della legge 311/2004.

Immatricolazione del veicolo anteriormente alla prima cessione interna
L'acquirente che intende immatricolare il veicolo prima di porlo in vendita nel mercato nazionale dovrà versare - mediante il modello "F24 IVA immatricolazione auto Ue" - l'imposta dovuta sul prezzo di vendita del veicolo indicando come codice tributo quello relativo al periodo in cui l'imposta è versata. Il versamento andrà annotato separatamente nelle scritture contabili specificando che si tratta di un versamento d'imposta "anticipato" ai fini dell'immatricolazione del veicolo. Successivamente, quando il veicolo sarà effettivamente ceduto, nella liquidazione periodica occorrerà tener conto dell'imposta già versata autonomamente.

E' questa la soluzione indicata dall'Agenzia con riferimento alla prassi commerciale diffusa presso gli operatori del settore auto che, al fine di raggiungere obiettivi di vendita aziendali, usano acquistare e iscrivere, a proprio nome, nel pubblico registro automobilistico i veicoli destinati alla vendita. In questo caso, si legge nella circolare, l'acquirente nazionale di autoveicoli assume la veste "formale" di primo cessionario nazionale dell'autoveicolo di provenienza comunitaria che, tuttavia, egli non utilizza in proprio, in quanto il mezzo di trasporto è comunque destinato a una futura commercializzazione e deve, pertanto, ai fini dell'immatricolazione, assolvere l'imposta dovuta sulla prima cessione nel territorio dello Stato.

Acquisto di autoveicoli assoggettati al regime Iva del margine
In proposito, l'Agenzia ribadisce quanto già precisato con la risoluzione 172/2008: "le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 9, 10 e 11, del citato decreto legge n. 262 del 2006, non trovano applicazione per l'immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, rientranti nel regime speciale Iva c.d. del margine".

Controlli e adempimenti
L'Amministrazione, nell'escludere l'applicabilità della procedura antifrode nei casi di acquisto di veicoli per uso proprio da parte di un soggetto non rivenditore nonché per i veicoli acquistati con il regime del margine, individua, tuttavia, per le predette fattispecie un procedimento di controllo documentale necessario per ottenere l'immatricolazione dei veicoli esclusi dall'"F24 Iva immatricolazione auto Ue".

Controllo documentale sull'acquisto di veicoli per uso proprio da parte di un soggetto non rivenditore
Al fine di prevenire eventuali abusi e contrastare efficacemente i fenomeni di frode all'Iva, l'operatore nazionale deve, prima di richiedere l'immatricolazione agli uffici provinciali della motorizzazione o agli sportelli telematici dell'automobilista attivati presso i soggetti autorizzati, esibire o trasmettere agli uffici locali dell'agenzia delle Entrate la documentazione di seguito indicata, necessaria per ottenere l'immatricolazione dell'autoveicolo:

 

  1. fattura o altro documento di acquisto ricevuta dal cedente comunitario integrata a sua cura con indicazione dell'imposta
  2. dichiarazione dalla quale risulti l'oggetto della propria attività e la volontà di utilizzare l'autoveicolo, motoveicolo e loro rimorchi acquistati, nell'esercizio della propria attività e non per la rivendita.

A seguito del riscontro dei suddetti elementi, e di altri dati in possesso dell'ufficio che escludano evidenti discrasie - non giustificabili - fra il codice attività dichiarato e quello effettivo, l'ufficio provvederà, attraverso apposito canale informatico alla comunicazione degli estremi identificativi dell'autoveicolo, tra i quali il numero di telaio, al Ced del dipartimento dei Trasporti terrestri, al fine di consentire l'immatricolazione dell'autoveicolo.

Controllo documentale sull'acquisto di veicoli assoggettai al regime Iva del margine
Nel richiamare la circolare 14/2008, con la quale sono state già fornite istruzioni per l'immatricolazione delle autovetture di provenienza comunitaria rientranti nel regime margine, l'Agenzia precisa che l'operatore nazionale dovrà, tra l'altro, allegare alla carta di circolazione estera esibita o trasmessa all'ufficio locale la traduzione integrale in lingua italiana certificata conforme al testo straniero.
A seguito dell'esito positivo dei riscontri, l'ufficio provvederà - attraverso un apposito canale informatico - alla comunicazione degli elementi identificativi dell'autoveicolo, tra i quali il numero di telaio, al Ced del dipartimento dei Trasporti terrestri, al fine di consentire l'immatricolazione del veicolo, senza che sia necessario effettuare il versamento dell'imposta con l'"F24 Iva immatricolazione auto Ue".

Controllo sul versamento minimo Il sistema centrale che gestisce i versamenti effettuati con l'"F24 Iva immatricolazione auto Ue" esegue, in automatico, una verifica dell'ammontare del versamento eseguito. Qualora lo stesso risulti almeno pari al 20% dell'imponibile della fattura (importo pari all'Iva dovuta) presente nei dati acquisiti e trasmessi dal Ced, sarà ritenuto congruo. Il sistema, in ogni caso, non riconosce come congruo un versamento inferiore a 1.000 euro o che si discosti di più dell'1% dal versamento dovuto.
In tali ipotesi, l'Agenzia rammenta che, con circolare 64/2007, è già stato precisato che il contribuente può integrare il versamento oppure esibire la documentazione idonea a dimostrare che il versamento effettuato, pur inferiore a quello atteso dalla procedura informatica, risulta comunque congruo in forza di particolari situazioni previste dalla legge.

Correzione di errori nella compilazione del modello "F24 Iva immatricolazione auto Ue"
Eventuali errori relativi alla indicazione del numero di telaio, all'importo versato o all'acquisizione del numero di telaio in sede di dichiarazione di acquisto intracomunitario, possono essere corretti solo dagli uffici locali dell'Agenzia ed è, pertanto, preclusa, la possibilità da parte del contribuente di segnalare ai Centri di assistenza multicanale (Cam).

Importo da indicare nel modello "F24 Iva immatricolazione auto Ue"
L'importo da indicare nel modello "F24 IVA immatricolazione auto Ue", precisa l'Agenzia, è rappresentato dalla base imponibile della fattura relativa alla prima cessione interna (al netto dei centesimi di euro) ovvero al prezzo di vendita nelle ipotesi di immatricolazione anteriormente alla prima cessione interna.

 
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