Autoconsumo di carbone fossile.
Accisa con Iva in “autofattura”
Per essere in regola basta anche un unico documento cumulativo, da emettere nel periodo d’imposta precedente alla data di presentazione della dichiarazione annuale

Le affermazioni trovano il loro fondamento in un ragionamento senza “grinze”.
Innanzitutto la risoluzione ricorda che il carbone, la lignite e il coke sono prodotti soggetti ad accisa armonizzata (articolo 21, Dlgs 504/1995), ma non rientrano nel regime del deposito fiscale e, pertanto, non circolano in regime di sospensione d’imposta. L’accisa dovrebbe essere assolta dal fornitore quando i beni in argomento arrivano al consumatore finale, seguendo particolari modalità. In più, l’Iva riscossa in dogana è commisurata al solo valore del carbone fossile importato, aumentato dei diritti doganali dovuti, ma non anche del valore dell’accisa.
Il problema, a questo punto, sta nel fatto che, in caso di autoconsumo da parte dell’importatore, l’operazione, non rappresentendo “una cessione di beni”, non può rientrare nel campo di applicazione dell’Iva e, quindi, non segue i relativi obblighi di documentazione fiscale. Il contribuente che ha chiesto aiuto agli esperti del fisco vuole, pertanto, sapere quali sono le modalità per applicare l’Iva al valore dell’accisa.
Poiché, nel caso in esame, l’accisa non viene pagata al momento dell’importazione, ma diventa esigibile solo quando il prodotto è immesso in consumo, a questo momento bisogna guardare anche per il versamento dell’Iva, determinata sul valore dell’accisa stessa.
Quindi, data la particolarità dell’operazione, per l’Agenzia, l’operatore rimane nella legalità emettendo un documento, anche sotto forma di autofattura, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del Dpr 633/1972, che costituisce integrazione dell’originaria bolletta doganale, indicando come base imponibile la sola accisa dovuta, sulla quale applicare l’Iva.
Sempre tenendo conto delle particolari modalità di pagamento delle accise, nel documento di prassi è precisato che è accettabile anche l’emissione di un unico documento cumulativo, relativo all’accisa dovuta per i quantitativi di carbone fossile autoconsumati, nel periodo d’imposta precedente alla data di presentazione della dichiarazione annuale prevista dal richiamato articolo 21, del Dlgs 504/1995, considerato che solo in occasione di tale adempimento è possibile determinare l’effettivo ammontare di accisa dovuta e, di conseguenza, della relativa Iva.