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Normativa e prassi

Autodichiarazione sugli aiuti Covid,
più facile la compilazione del modello

Inserita nel frontespizio la nuova casella “ES” che consente al dichiarante di non compilare il quadro A, evitando così di fornire l’elenco dettagliato di tutti gli aiuti Covid fruiti

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Ritoccato il modello sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta il rispetto dei requisiti del Temporary framework (sezioni 3.1 e 3.12) per gli aiuti a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ll frontespizio accoglie la casella “ES” che, se barrata, evita di indicare la lista dettagliata degli aiuti percepiti. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia siglato oggi, 25 ottobre 2022, modifica, quindi, il precedente modello di dichiarazione approvato con il provvedimento dello scorso 27 aprile, incluse le istruzioni e le specifiche tecniche.

La versione aggiornata del modello può essere presentata a partire dal 27 ottobre 2022, mentre il termine ultimo per l’invio è il 30 novembre 2022, come stabilito dal provvedimento del 22 giugno 2022.

L’Agenzia tiene conto delle numerose richieste di semplificazione pervenute dai professionisti e dalle associazioni di categoria e individua una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle finanze, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito dell’autorizzazione del regime “ombrello”, di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del Dl n. 41/2021.

Grazie alla nuova casella “ES” del frontespizio del modello i contribuenti possono evitare di compilare il quadro A e, in sostanza, di indicare l’elenco dettagliato degli aiuti ricevuti. La casella può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

  • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A
  • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework
  • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo Temporary Framework.

Il provvedimento precisa, anche sulla base di quanto concordato con la Commissione europea nell’ambito della notifica del citato regime “quadro”, che sono esclusi dall’esonero gli aiuti Imu elencati nel citato quadro A. pertanto i contribuenti che hanno beneficiato di tali aiuti sono tenuti comunque a compilare i corrispondenti righi.

Per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare tramite l’autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (Rna). Per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello “Redditi 2022”. In caso di compilazione della casella “ES” permane, invece, l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel modello Redditi 2022.

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