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Normativa e prassi

Avviamento negativo: rilevanza fiscale di derivazione contabile

Il trattamento del fondo del passivo in cui è allocato segue l'utilizzo di quest'ultimo in sede di bilancio

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Qualora sia corretto sul piano civilistico "accantonare" il badwill, generato dalla stima di perdite future del ramo di azienda acquistato, in un apposito fondo del passivo dello Stato patrimoniale, il trattamento tributario di quest'ultimo, per il "principio di derivazione" (articolo 83 del Tuir), segue il suo utilizzo contabile. L'indicazione è arrivata con la risoluzione n. 184/E del 25 luglio 2007.

L'"avviamento negativo" (badwill) è dato dalla differenza negativa tra il valore del patrimonio netto di un ramo d'azienda, oggetto di una operazione traslativa a titolo oneroso, e il valore economico attribuito al medesimo complesso aziendale, che si sostanzia nel prezzo pagato dall'acquirente.

Le motivazioni per cui per acquistare il bene-azienda viene pagato un prezzo inferiore al valore contabile del patrimonio a esso riferito possono essere diverse. In sede di compravendita, ad esempio, la quantificazione preventiva delle perdite che l'asset produrrà negli esercizi immediatamente successivi all'acquisto, prima cioè che la nuova "proprietà" sia in grado di invertire il trend negativo, può sostanziarsi in uno "sconto" sul prezzo pagato. L'agenzia delle Entrate, come detto, ha chiarito il corretto trattamento fiscale dell'"avviamento negativo" allocato in un "Fondo rischi ed oneri futuri" del passivo dello Stato patrimoniale dell'acquirente, in ragione della previsione di perdite future che dovrà sostenere successivamente all'acquisizione.

Come ricordato nel documento di prassi, la natura contabile, la conseguente classificazione nel bilancio dell'acquirente e il trattamento tributario ai fini delle imposte dirette dell'avviamento negativo, emergente in sede di compravendita di un ramo d'azienda, mancano di una propria disciplina specifica.

L'Amministrazione finanziaria, pertanto, qualora sia corretto, sul piano civilistico, "accantonare" (in realtà, non si tratta di un accantonamento in senso tecnico, in quanto il fondo si genera direttamente nel passivo dello Stato patrimoniale della società acquirente) il badwill generato dalla stima di perdite future in un apposito fondo del passivo, ai sensi del principio contabile nazionale n. 19, relativo ai corretti criteri di contabilizzazione dei"fondi per rischi ed oneri", ha chiarito che il trattamento tributario del fondo, per il "principio di derivazione" di cui all'articolo 83 del Tuir, segue il suo utilizzo contabile.

Il fondo rischi in questione, dunque, dovrà concorrere sistematicamente, fino al suo esaurimento, alla formazione del reddito dell'acquirente a compensazione dei componenti negativi di qualsiasi natura, conseguiti nell'arco temporale stimato in sede di acquisto, per il ritorno in bonis del ramo d'azienda. L'eventuale eccedenza del fondo al termine di tale periodo dovrà essere stralciata, tramite la rilevazione di una sopravvenienza attiva imponibile. Parimenti, il fondo dovrà essere stralciato, tramite la rilevazione di una sopravvenienza attiva avente rilevanza fiscale, nel primo esercizio (durante il periodo di risanamento) in cui le stimate previsioni di perdita non dovessero più verificarsi, ovvero a seguito di un eventuale trasferimento, a qualsiasi titolo, del patrimonio, o parte di esso, che evidentemente non giustificherebbe oltre il mantenimento in bilancio del fondo stesso.

Con il documento di prassi, infatti, l'agenzia delle Entrate ha ribadito che il fondo deve assolutamente rimanere effettivamente correlato alle perdite previste, a causa delle quali è stato generato, senza poter divenire strumento di pianificazione fiscale o, comunque, di utilizzo arbitrario.
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