Analogamente, per quanto concerne le cessioni di aromi in vaso, la norma consente l’applicazione dell’aliquota agevolata solo ed esclusivamente per le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 56/E del 3 maggio 2017, rispondendo al quesito posto da un’associazione che ha richiesto, in proposito, una consulenza giuridica.
Il quesito
Con la richiesta di consulenza giuridica, concernente l’interpretazione del n. 1-bis) della tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972, sono stati chiesti chiarimenti in merito alla corretta aliquota Iva da applicare ad alcune confezioni di erbe aromatiche.
In particolare, per le piante aromatiche in vaschette e/o buste trasparenti, l’associazione ha distinto tre diversi tipi di confezioni:
- tipo A, contenente un misto di aromi, composto da alcuni rametti freschi di salvia, rosmarino e da alcune foglie di alloro con prevalenza di salvia e rosmarino, sia in peso sia in valore rispetto all’alloro
- tipo B, contenente un misto di aromi, composto da alcuni rametti freschi di salvia e di rosmarino, senza una significativa prevalenza di un prodotto rispetto all’altro
- tipo C, contenente un misto di aromi, composto da alcuni rametti di timo e di origano, senza una significativa prevalenza di un prodotto rispetto all’altro.
L’istante precisa, inoltre, che all’interno delle confezioni vengono inseriti alcuni rametti e/o foglie di piante aromatiche (salvia, rosmarino, alloro, timo e origano) nelle combinazioni e nelle quantità descritte e si tratta sempre di prodotto fresco (mai secco), non altrimenti preparato, non oggetto di specifiche lavorazioni neanche precedenti e mai addizionate ad altri prodotti o sostanze di diversa specie, allo scopo di non configurare il contenute delle confezioni come preparazioni alimentari.
- tipo A, un vaso di basilico, uno di salvia, uno di rosmarino e uno di alloro, con prevalenza in valore di basilico, salvia e rosmarino, rispetto all’alloro
- tipo B, un vaso di menta, uno di salvia, uno di rosmarino e uno di alloro, con prevalenza in valore di salvia e rosmarino rispetto a menta e alloro.
La risoluzione precisa che, nel caso in esame si può prescindere dalla classificazione doganale, in quanto, con l’entrata in vigore della legge 122/2016 (legge europea 2015-2016), è stato introdotto il n. 1-bis) della tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972, che assoggetta all’aliquota Iva del 5% “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)”.
Pertanto, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5% è consentita solo ed esclusivamente per le cessioni dei prodotti tassativamente e specificamente indicati dalla norma e pertanto, con riferimento al quesito di cui al punto 1 (piante aromatiche confezionate in vaschette e/o buste trasparenti), solo ed esclusivamente per le confezioni di tipo B, contenenti un misto aromi, composta esclusivamente da alcuni rametti freschi di salvia e di rosmarino, senza una significativa prevalenza di un prodotto rispetto all’altro. Infatti, sia la salvia che il rosmarino freschi rientrano tra i prodotti espressamente assoggettati dalla norma all’aliquota del 5 per cento.
In tutti gli altri casi, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una prevalenza di piante aromatiche assoggettabili ad aliquota ridotta, la presenza nella stessa confezione di piante aromatiche diverse da quelle elencate dal n. 1-bis) della tabella A, parte II-bis citata, comporta l’assoggettamento dell’intera confezione all’aliquota ordinaria.
Analogamente, per quanto concerne le cessioni di piante aromatiche in vaso, la norma consente l’applicazione dell’aliquota del 5% solo ed esclusivamente per le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia, rimanendone pertanto escluse anche quelle di origano.
Ne consegue che sia per i singoli vasi indicati nel punto 2 (piante aromatiche in vaso) sia per tutte le confezioni prospettate (vasi di tipo A e B) si rende applicabile l’aliquota ordinaria, attualmente pari al 22 per cento.