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Normativa e prassi

Basilico, rosmarino e salvia,
Iva al 5% solo senza altri aromi

Aliquota agevolata esclusivamente se confezionati senza la presenza di altre piante non espressamente indicate nella norma che ne dispone il trattamento di favore

L’Iva al 5%, di cui al n. 1-bis) della tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972, si applica solo a confezioni contenenti esclusivamente le piante aromatiche espressamente e tassativamente indicate dalla norma. In tutti gli altri casi, indipendentemente dalla presenza prevalente di piante ad aliquota ridotta, se nella stessa confezione sono presenti anche altre erbe aromatiche, l’intera confezione sconta l’Iva ordinaria, attualmente del 22 per cento.
Analogamente, per quanto concerne le cessioni di aromi in vaso, la norma consente l’applicazione dell’aliquota agevolata solo ed esclusivamente per le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 56/E del 3 maggio 2017, rispondendo al quesito posto da un’associazione che ha richiesto, in proposito, una consulenza giuridica.
 
Il quesito
Con la richiesta di consulenza giuridica, concernente l’interpretazione del n. 1-bis) della tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972, sono stati chiesti chiarimenti in merito alla corretta aliquota Iva da applicare ad alcune confezioni di erbe aromatiche.
 
In particolare, per le piante aromatiche in vaschette e/o buste trasparenti, l’associazione ha distinto tre diversi tipi di confezioni:
  • tipo A, contenente un misto di aromi, composto da alcuni rametti freschi di salvia, rosmarino e da alcune foglie di alloro con prevalenza di salvia e rosmarino, sia in peso sia in valore rispetto all’alloro
  • tipo B, contenente un misto di aromi, composto da alcuni rametti freschi di salvia e di rosmarino, senza una significativa prevalenza di un prodotto rispetto all’altro
  • tipo C, contenente un misto di aromi, composto da alcuni rametti di timo e di origano, senza una significativa prevalenza di un prodotto rispetto all’altro. 
    L’istante precisa, inoltre, che all’interno delle confezioni vengono inseriti alcuni rametti e/o foglie di piante aromatiche (salvia, rosmarino, alloro, timo e origano) nelle combinazioni e nelle quantità descritte e si tratta sempre di prodotto fresco (mai secco), non altrimenti preparato, non oggetto di specifiche lavorazioni neanche precedenti e mai addizionate ad altri prodotti o sostanze di diversa specie, allo scopo di non configurare il contenute delle confezioni come preparazioni alimentari.
Per quanto concerne la cessione di piante aromatiche in vaso, menta, alloro, maggiorana, origano e prezzemolo, l’associazione, precisando che le piante allo stato vegetativo non vengono vendute né a orticoltori, vivaisti o floricoltori, né per scopi ornamentali, bensì a uso alimentare, chiede quale debba essere l’aliquota applicabile nel caso in cui l’azienda volesse mettere in commercio delle confezioni composte da quattro vasi di piante aromatiche diverse, i cui elementi non siano vendibili separatamente, con le seguenti combinazioni:
  • tipo A, un vaso di basilico, uno di salvia, uno di rosmarino e uno di alloro, con prevalenza in valore di basilico, salvia e rosmarino, rispetto all’alloro
  • tipo B, un vaso di menta, uno di salvia, uno di rosmarino e uno di alloro, con prevalenza in valore di salvia e rosmarino rispetto a menta e alloro.
Il parere dell’Agenzia
La risoluzione precisa che, nel caso in esame si può prescindere dalla classificazione doganale, in quanto, con l’entrata in vigore della legge 122/2016 (legge europea 2015-2016), è stato introdotto il n. 1-bis) della tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972, che assoggetta all’aliquota Iva del 5% “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)”.
 
Pertanto, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5% è consentita solo ed esclusivamente per le cessioni dei prodotti tassativamente e specificamente indicati dalla norma e pertanto, con riferimento al quesito di cui al punto 1 (piante aromatiche confezionate in vaschette e/o buste trasparenti), solo ed esclusivamente per le confezioni di tipo B, contenenti un misto aromi, composta esclusivamente da alcuni rametti freschi di salvia e di rosmarino, senza una significativa prevalenza di un prodotto rispetto all’altro. Infatti, sia la salvia che il rosmarino freschi rientrano tra i prodotti espressamente assoggettati dalla norma all’aliquota del 5 per cento.
 
In tutti gli altri casi, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una prevalenza di piante aromatiche assoggettabili ad aliquota ridotta, la presenza nella stessa confezione di piante aromatiche diverse da quelle elencate dal n. 1-bis) della tabella A, parte II-bis citata, comporta l’assoggettamento dell’intera confezione all’aliquota ordinaria.
 
Analogamente, per quanto concerne le cessioni di piante aromatiche in vaso, la norma consente l’applicazione dell’aliquota del 5% solo ed esclusivamente per le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia, rimanendone pertanto escluse anche quelle di origano.
Ne consegue che sia per i singoli vasi indicati nel punto 2 (piante aromatiche in vaso) sia per tutte le confezioni prospettate (vasi di tipo A e B) si rende applicabile l’aliquota ordinaria, attualmente pari al 22 per cento.
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