Beni culturali per saldare i conti:
le successioni rinominano il codice
La nuova qualificazione scaturisce da un’operazione di semplificazione: l’estensione a nuovi tributi della modalità di pagamento più familiare alla maggioranza dei contribuenti
Il perché della ridenominazione, arrivata con risoluzione n. 28/E del 21 aprile 2016, va ricercato nell’estensione del sistema di versamento unificato ad altri tributi, compresi, appunto, quelli connessi alla dichiarazione di successione (provvedimento 17 marzo 2016), con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti richiesti ai contribuenti. Il modello F24 è, infatti, sicuramente più familiare alla maggioranza dei cittadini perché utilizzato per diversi tipi di pagamento. Pertanto, l’originaria denominazione del codice 6836 “Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere – articolo 28 bis del D.p.r. n. 602/1973” prosegue con il riferimento alla disposizione che permette di saldare, totalmente o parzialmente, i debiti da successione con “la cessione allo Stato,…, di beni culturali vincolati o non vincolati,…, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni”, vale a dire “articolo 39 del D.Lgs n. 346/1990”.
Nell’F24, il codice tributo ha il suo posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. E, per quanto riguarda lo spazio dedicato all’“anno di riferimento”, è necessario riportare quello di accettazione del Dm con cui sono stabilite le condizioni e il valore della cessione: fin qui tutto come prima. Ma, in caso di pagamento di imposta di successione e relative ipocatastali, compresi interessi e sanzioni, nella sezione “Contribuente” nei campi ad hoc, bisognerà mettere il codice fiscale dell’erede o del legatario. Poi, nello spazio “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” andrà indicato il codice fiscale del defunto e, in quello denominato “codice identificativo”, la cifra “08”.
Per il versamento delle imposte in argomento, l’F24 deve viaggiare sul web esclusivamente mediante i canali telematici Entratel e Fisconline; il mancato rispetto della condizione comporta lo scarto dell’operazione. Cadono nell’oblio, quindi, le indicazioni fornite nel 2012 all’epoca dell’istituzione del codice tributo, cioè che il modello doveva essere presentato unicamente presso l’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente.